Messina, la Corte tributaria riconosce l’imposta sul margine ai Ctd Stanleybet

Scritto da Daniele Duso
La Corte tributaria accoglie le tesi dell’avvocato Agnello sull’applicazione del margine per tutti gli operatori leciti.

La Corte di giustizia tributaria di Messina ha riconosciuto ai Ctd collegati a Stanleybet l’applicazione dell’imposta unica calcolata sui ricavi. La sentenza, depositata la scorsa settimana, accoglie le difese dello Studio legale Agnello.

Il Collegio afferma che la Legge 208/2015, al comma 945, introduce una regola generale valida per tutti gli operatori che raccolgono scommesse in modo lecito. I giudici ricordano che l’attività dei Ctd Stanleybet è stata riconosciuta lecita da diverse pronunce europee e nazionali. La Corte cita la giurisprudenza della Cgue e del Consiglio di Stato, oltre alla Corte costituzionale e alla Cassazione penale.

IL PRINCIPIO DI LECITÀ
La Corte ribadisce che l’attività dei Ctd Stanleybet è lecita. I giudici scrivono che tale riconoscimento deriva “in primis della Corte di giustizia dell’Unione europea” e da successive sentenze italiane. La Corte aggiunge che, essendo lecita l’attività, “non possono essere applicate norme pensate per la repressione del gioco illecito”. Il Collegio chiarisce che la normativa fiscale deve essere interpretata in modo letterale.

La formulazione delle norme, spiegano i giudici, porta alla conclusione che anche Stanleybet debba pagare l’imposta “sulla base dei ricavi e non dell’imponibile indicato da Adm”.

LA QUESTIONE DEL TOTALIZZATORE
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli sosteneva che il margine non fosse applicabile ai Ctd Stanleybet per l’assenza di collegamento al totalizzatore nazionale. La Corte respinge questa tesi. I giudici affermano che la legge 208/2015 “ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l’imposta” introducendo il margine effettivo, cioè ricavi meno vincite. La norma non limita l’applicazione del margine ai soli operatori collegati al totalizzatore.

Una pretesa basata sulla raccolta, spiegano i giudici, avrebbe natura sostanzialmente sanzionatoria. Tale impostazione sarebbe irragionevole in assenza di attività illecita. La Corte conclude che il criterio del margine è applicabile anche ai Ctd Stanleybet.

LA SODDISFAZIONE DELLA DIFESA
L’avvocato Daniela Agnello esprime soddisfazione per la decisione. Sottolinea come “dopo anni di udienze e sovrapposizioni di principi giuridici, la Corte di Messina afferma la portata generale del criterio del margine”.

Aggiunge ancora la legale che la sentenza anticipa la Cassazione, che ha esteso il calcolo basato sui ricavi ai Ctd con documentazione contabile. L’avvocato auspica “l’avvio di una composizione del contenzioso nazionale con Adm” e un riconoscimento dell’attività regolare dell’operatore anglo‑maltese.