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Tar Lombardia: 'Fondata ordinanza sul gioco di Cremona'

01 ottobre 2018 - 10:10

Il Tar Lombardia conferma la validità dell'ordinanza sui limiti orari al gioco emanata dal Comune di di Cremona nel 2016.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Fondata ordinanza sul gioco di Cremona'

 

"Il ricorso non può essere accolto, trovando, l’ordinanza, puntuale fondamento nella compiuta istruttoria che ha condotto alla già ricordata disposizione regolamentare, la cui natura puntuale e immediatamente lesiva revoca in dubbio la sussistenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, atteso che, nella migliore delle ipotesi, senza la caducazione del regolamento nei cui confronti non sono mosse specifiche censure, il risultato massimo ottenibile sarebbe l’ampliamento dell’orario di una sola ora, ovvero una diversa distribuzione delle ore di esercizio che, però, non è stata esplicitamente richiesta.
Emerge con evidenza come l’eventuale illegittimità sarebbe, dunque, da ricercare nel regolamento e non anche nell’ordinanza che lo ha attuato, ma l’impugnazione, peraltro non mirata espressamente alla sua caducazione, perché rivolta sempre avverso l’ordinanza, sarebbe comunque tardiva, data l’immediata lesività delle disposizioni".


Lo sottolineano i giudici del Tar Lombardia nel respingere il ricorso di una società titolare di una sala giochi contro il Comune di Cremona, per l'annullamento dell'ordinanza del dicembre 2016, recante “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito e degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del testo unico di pubblica sicurezza” e di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compreso l'art. 14 del “Regolamento delle sale da gioco d'azzardo lecito e per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del testo unico di pubblica sicurezza” del Comune di Cremona, approvato con Delibera C.C. n. 9 prot. 13873 del 29 febbraio 2016.
 
 
Sotto la lente l’articolo 14 del regolamento adottato dal Comune di Cremona per regolare l’esercizio dell’attività di gioco d’azzardo lecito che prevede: “L’attività delle sale da gioco d’azzardo lecito nonché il funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps possono essere effettuati secondo i seguenti criteri: a. non prima dell’inizio dell’orario giornaliero scolastico; b. termine entro un orario compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica; c. sospensione nelle ore centrali in relazione all’orario di uscita dagli istituti scolastici degli studenti ed al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilirà le fasce orarie eventualmente anche in considerazione delle zone (residenziali, periferiche, ecc.) e delle problematiche di rumore, di disturbo della quiete pubblica, di intralcio alla viabilità eventualmente riscontrate. La durata massima consentita di apertura e di funzionamento degli apparecchi da gioco non dovrà superare le 8 ore”.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza attuativa di tale disposizione sarebbe, per parte ricorrente, illegittima, in primo luogo perché avrebbe esteso l’intervento regolatore anche agli apparecchi di mero intrattenimento, che non erogano vincite in denaro.
"La censura è, però, priva di fondamento in fatto.
Una puntuale lettura dell’ordinanza impugnata, infatti, mette in evidenza come le limitazioni orarie siano state disposte in riferimento al solo funzionamento degli apparati di cui al comma 6 dell’art- 110 del Tulps e, dunque, per quelli che prevedono la possibilità di vincita in denaro.
Non può, dunque, essere ravvisata la dedotta disparità di trattamento dovuta all’equiparazione di due realtà diverse, nonché l’illogica limitazione dell’esercizio del gioco di puro intrattenimento", evidenzia il Tar Lombardia.
 

Inoltre, il Collegio ricorda che "la giurisprudenza ha già chiarito che, al fine di giustificare l’esercizio del potere censurato, non sono sufficienti generiche considerazioni relative all’impatto economico e sociale del fenomeno dell’intrattenimento lecito, che è cosa ben diversa dalla cosiddetta 'ludopatia' o 'gioco d’azzardo patologico' (cfr., Tar Toscana, Sez. II, 10 gennaio 2017, ordinanza n. 6), ma debbono essere compiuti appositi studi che facciano emergere i dati epidemiologici, statistici e clinici da cui poter inferire la supposta maggiore pericolosità per la salute delle persone degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 Tulps anche rispetto agli altri servizi di gioco (cfr., Tar Toscana, Sez. II, 26 ottobre 2015, sentenza n. 1415), l’efficacia delle misure e la loro adeguatezza, tenuto conto della necessità di bilanciare esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica, da una parte, e l’interesse alla libera iniziativa economica, dall’altra (cfr., Tar Marche, 6 novembre 2015, sentenza n. 814).
Nella fattispecie i riferimenti contenuti nell’impugnata ordinanza non sono genericamente relativi a fatti notori, come si sostiene nel ricorso, in quanto si dà atto del fatto che Cremona è la terza città in Lombardia e la ventesima città fra oltre cento province italiane dove ha attecchito il fenomeno delle slot machine con un impatto notevole se si pensa che per ogni 117 abitanti c’è una slot machine. Si dà, inoltre, atto che i dati forniti dalla Asl evidenziano come il numero delle persone e delle famiglie alle prese con il gioco d’azzardo patologico sia ulteriormente lievitato.
E, ancora, i cenni contenuti nelle premesse dell’ordinanza risultano essere solo la sintesi della complessa istruttoria compiuta dai competenti Uffici, coinvolgendo anche le associazioni di categoria e di cui si dà atto nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio.
Pertanto, se è pur vero che la determinazione degli orari di cui alla ordinanza in parola non risulta essere supportata da una specifica istruttoria, non si può trascurare che tale provvedimento rappresenta un mero atto attuativo delle disposizioni regolamentari, queste sì, elaborate sulla scorta di una compiuta istruttoria. Al fine di dimostrare come le prescrizioni dell’ordinanza censurata rappresentino una mera attuazione del regolamento, basti ricordare che, con le sue linee guida, l’atto di indirizzo consigliare aveva già limitato a otto le ore di esercizio, poi incise minimamente dal Sindaco, che le ha ridotte solo a sette, individuandole peraltro, in conformità al dettato del regolamento, nelle fasce orarie in cui vi è minore afflusso in particolare della popolazione giovane e anziana".

 

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