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Tar Lazio: 'Condanna penale giustifica cancellazione dal Ries'

17 gennaio 2022 - 17:21

I giudici amministrativi evidenziano che è lecito cancellare una ditta dall'elenco Ries se il suo legale rappresentante viene condannato per il reato di furto continuato.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Condanna penale giustifica cancellazione dal Ries'

"La comunicazione di avvio del procedimento e il successivo provvedimento finale di cancellazione dall’elenco, dispongono chiaramente che è la sentenza di condanna (e non certo l’omessa segnalazione di tale sentenza) a giustificare il rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente".

A statuirlo sono i giudici amministrativi del Tar Lazio nella sentenza che respinge il ricorso presentato da una ditta individuale iscritta nell’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco mediante apparecchi con vincita in denaro (il Ries, Ndr) e poi cancellata da esso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo che il suo legale rappresentante è stato coinvolto in un processo penale nella qualità di imputato del reato di furto continuato e - con sentenza di patteggiamento - condannato alla pena di sei mesi di reclusione e a 200 euro di multa.

Per il Tar, si legge nella sentenza, non vale eccepire, in senso contrario, che la sentenza di condanna penale "prevede il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che - sempre secondo la prospettazione di parte ricorrente - osterebbe all’applicazione di pene accessorie e di misure di prevenzione, nonché di qualsiasi forma di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
L’eccezione non merita di essere accolta perché il provvedimento gravato non costituisce né una pena accessoria, né una misura di prevenzione, né tanto meno un’inibitoria alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione.
Né è dato rinvenire (con riferimento all’istanza respinta dall’Amministrazione resistente) alcun errore scusabile in capo all’odierna ricorrente, la quale non fornisce alcuna prova sul punto, tanto più se si considera che il modulo Ries/C6 (utilizzato nella specie per la presentazione dell’istanza) non appare assolutamente ambiguo o fuorviante.
Ugualmente infondata appare la lamentata lesione del legittimo affidamento dell’odierna ricorrente, posto che la pacifica sussistenza della condizione ostativa (id est la sentenza penale di condanna per furto continuato ex art. 444 Cod. Proc. Pen.) - in uno con la chiarezza dei requisiti prescritti dal decreto direttoriale sopra menzionato - escludono in radice qualsiasi comportamento atto ad ingenerare legittimo affidamento".
 
Infine, secondo i giudici amministrativi "non può essere accolta, infine, neppure la doglianza secondo cui l’amministrazione intimata – una volta rilevata la sussistenza della condanna penale sopra menzionata – avrebbe poi dovuto prescinderne in base ad un apprezzamento puramente discrezionale, apprezzamento in tesi giustificato dai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Tale obiezione confligge con la natura evidentemente vincolata (e non discrezionale) del provvedimento gravato nel giudizio de quo".
 

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