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Delocalizzazione sala gioco impossibile, CdS: 'Valutare strumenti urbanistici'

22 aprile 2024 - 13:23

Un gestore di sala gioco sottolinea che la delocalizzazione dell'attività sarebbe stata 'giuridicamente non consentita' in base agli strumenti urbanistici, Consiglio di Stato chiede relazione al Comune di Reggio Emilia.

Scritto da Fm
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“Il Collegio ritiene necessaria istruttoria in proposito, e prescrive quindi al Comune di Reggio Emilia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di quest’ordinanza, di presentare una relazione in cui: a) indichi precisamente, allegandone copia, gli atti ovvero provvedimenti di disciplina urbanistica dai quali sarebbe derivato l’effetto di cui sopra, ovvero l’effetto di impedire la delocalizzazione dell’attività per cui è causa per effetto della necessità di stipulare accordi operativi e, di contro, della non volontà del Comune di procedervi; b) precisi il periodo di tempo in cui questa disciplina ha avuto in generale giuridica efficacia; c) dica se essa abbia impedito l’accoglimento di eventuali istanze di delocalizzazione presentate dalla parte appellante; d) dica quant’altro ritiene utile ai fini di giustizia”.

Questo recita l'ordinanza del Consiglio di Stato in merito all'appello proposto dal gestore di due sale gioco situate a Reggio Emilia - rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe - per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna che nel 2023 ha confermato gli atti dai quali era derivata la necessità di chiudere o delocalizzare entro un termine le sale stesse perché situate a distanza non consentita da luoghi cosiddetti sensibili ai sensi della vigente normativa regionale.

Il Tar Emilia Romagna “ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge regionale sopra indicate, e di conseguenza ha ritenuto legittimo quanto disposto dal regolamento regionale e dagli atti del Comune ad esso consequenziali”, ricorda l'ordinanza del Consiglio di Stato.

A supporto del proprio appello ai giudici di Palazzo Spada, il gestore sostiene “che la delocalizzazione della propria attività sarebbe stata in concreto impossibile e che comunque le possibili localizzazioni alternative sarebbero state non idonee commercialmente. In proposito, contesta la decisione del giudice di I grado, che ha escluso l’effetto espulsivo sulla base di una verificazione disposta in corso di giudizio, verificazione che sarebbe pervenuta a risultati non veritieri, come da una propria perizia di parte depositata successivamente. Sostiene in particolare, accanto ad altre argomentazioni, che nel momento in cui sono stati emanati i provvedimenti impugnati la delocalizzazione sarebbe stata anche giuridicamente non consentita in base agli strumenti urbanistici e che ciò sarebbe stato accertato in un giudizio analogo, definito con sentenza Tar Emilia Romagna - Parma sez. I 22 aprile 2022 n.102”.

Quest'ultima sentenza, evidenzia il Consiglio di Stato, “ha annullato il provvedimento di chiusura emesso dallo stesso Comune di Reggio Emilia nei confronti di una sala gioco dello stesso tipo di quella gestita dalla parte appellante. In motivazione, ha osservato in sintesi che nel periodo rilevante, ovvero nel periodo in cui la ricorrente in quel giudizio avrebbe potuto presentare un’istanza di delocalizzazione, era vigente in Comune di Reggio Emilia una disciplina urbanistica che congiuntamente alla volontà di quel Comune di non stipulare accordi operativi con le imprese interessate, precludeva completamente la delocalizzazione stessa e quindi determinava 'una situazione peculiare in cui l’effetto espulsivo non è determinato dal cosiddetto distanziometro, ossia la necessaria distanza di almeno 500 metri dell’attività di gioco dai luoghi sensibili individuati dal Comune, ma dalla situazione urbanistica presente nello stesso Comune congiuntamente alla sua volontà di non addivenire alla stipula di accordi operativi'. Il punto ad avviso del Collegio è rilevante, dal momento che la normativa citata, della quale peraltro la sentenza Tar Emilia Romagna - Parma non fornisce gli esatti estremi identificativi, sarebbe potenzialmente in grado di smentire le conclusioni cui è giunto il Giudice di I grado nel senso di escludere l’effetto espulsivo di cui sopra”.

 

Da qui la richiesta rivolta al Comune di Reggio Emilia di presentare una relazione.

Il testo integrale dell'ordinanza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.

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