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Bilancio 2021: Preu, ippica e gioco tra gli emendamenti segnalati

11 dicembre 2020 - 10:00

Dal prelievo sulle scommesse ippiche a quello sugli apparecchi da intrattenimento fino alle concessioni, ecco gli emendamenti al Bilancio 2021 in materia di gioco che passano la seconda fase eliminatoria.

Scritto da Mr
Bilancio 2021: Preu, ippica e gioco tra gli emendamenti segnalati

Torna sotto la lente della V commissione Bilancio della Camera, la Manovra finanziaria di previsione 2021: due le sedute previste nella Sala del Mappamondo per la giornata di venerdì 11 dicembre quando all'attenzione dell'organismo parlamentare ci saranno solo gli emendamenti segnalati. Dopo la prima scrematura di proposte di modifica al testo deliberato dal Governo, al netto di quelle ammissibili, si riduce ulteriormente il numero di quelle da vagliare, sulla base delle segnalazioni effettuate dai vari gruppi politici.

Sparisce dall'elenco degli emendamenti alla Manovra quello dell'esponente di Forza Italia Mauro D'Attis, firmato anche da Mulè e Mandelli, col quale si volevano intendere abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutte le normative emanate da Regioni ed Enti locali in materia di distanze minime dai luoghi sensibili ed orari di apertura degli esercizi di installazione degli apparecchi da gioco nonché di funzionamento degli apparecchi medesimi; ma per volere degli stessi forzisti rimane da discutere ad esempio l'emendamento che propone un altro tema non nuovo: il superamento dei contenziosi con i concessionari di scommesse ippiche e sportive.

"1. Il ministero dell'Economia e delle finanze, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - si legge nella proposta emendativa - definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:
   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
205.011".

Rispetto all'ippica, passa la seconda fase eliminatoria anche l'emendamento del deputato Paolo Russo, sempre di Fi: "1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al l'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 34 percento e per il 'gioco a distanza' al 38 percento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 25 percento e per il 'gioco a distanza' al 29 percento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete 'fisica' al 20 percento e per il 'gioco a distanza' al 24 percento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 percento a titolo di imposta unica e per il 67 percento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli".
  
PREU  SUGLI APPARECCHI - Dal M5S, a firma Zennaro e De Toma, la segnalazione dell'emendamento sugli interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: 'sino al 31 dicembre 2020 e nel 24 percento a decorrere dal 1° gennaio 2021ì e le parole: 'sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 percento, a decorrere dal 1° gennaio 2021' sono soppresse".
"I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, - si legge in un altra proposta ancora sul tavolo della discussione in V commissione alla Camera - versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento".
 
La proposta è dei Forzisti D'Attis, Mulè e Mandelli, gli stessi che avanzano anche un'altra istanza di modifica: "Per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi (Preu) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60 percento delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

CONCESSIONI ED EMERGENZA COVID - "A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: 'da indire entro il 30 giugno 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'da indire entro il 30 giugno 2022', le parole: 'e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in 3.750 euro per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in 2.250 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici'. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". Questa la proposta di Fratelli d'Italia (Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli).
 
Doppio emendamento di Forza Italia inoltre sulla proroga delle concessioni per la raccolta del gioco pubblico: "Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi". Nella stessa proposta, il partito di berlusconi indica poi delle scadenze per il versamento delle somme dovute a titolo di proroga fino al 2023.
 
TRENTINO ALTO ADIGE - Ha infine a che fare con il gioco la proposta emendativa dei deputati Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini del gruppo Misto, relativa alle disposizioni finanziarie per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol: "1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1o gennaio 2021.
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   'f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alle province sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nella presente lettera sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale';
   b) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
   '3-ter. Per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, nelle more dell'individuazione di modalità applicative della lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, dal 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un volume annuo di risorse pari a 15 milioni di euro e alla provincia autonoma di Bolzano un volume annuo di risorse pari a 10 milioni di euro'.
  3. Per i proventi di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dal presente articolo, nonché per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale di cui alla lettera f) del medesimo articolo, relativi agli anni antecedenti il 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un importo forfetario pari a 320 milioni di euro ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2021, in due quote annuali pari rispettivamente a 160 e 150 milioni di euro. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209".

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - Al termine dei lavori della V commissione, è previsto che il testo della Manovra di previsione finanziaria dello Stato per il 2021, e il bilancio pluriennale '21-'23, approdi in aula venerdì 18 dicembre alle ore 10, con votazioni non prima delle ore 14 e con prosecuzione notturna e nelle giornate successive.

 

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