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Direttiva antiriciclaggio, Commissione Ue: 'Quasi metà Stati esentano fornitori gioco'

22 aprile 2022 - 07:59

Il commissario europeo per i servizi finanziari, McGuinness, sottolinea che dodici Stati membri esentano i fornitori di alcuni servizi di gioco da norme su antiriciclaggio. Non l'Italia.

Scritto da Fm
Direttiva antiriciclaggio, Commissione Ue: 'Quasi metà Stati esentano fornitori gioco'


Dodici Stati membri hanno notificato la decisione di esentare, in tutto o in parte, i fornitori di alcuni servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva Ue 2015/8492 sulla base del dimostrato 'rischio basso' rappresentato dalla natura e, se del caso, dall'entità di operazioni di tali servizi”.

Lo sottolinea Mairead McGuinness, commissario europeo per i servizi finanziari, in risposta all'interrogazione scritta presentata dall'eurodeputato Martin Schirdewan (Left) sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva sull'esenzione dei fornitori di determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni volte a prevenire il riciclaggio di denaro.

Nella sua risposta McGuinness quindi evidenzia che la “Commissione europea non è a conoscenza di casi in cui la decisione di uno Stato membro di applicare le esenzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2015/849 erano inadeguate”.

L'INTERROGAZIONE DI SCHIRDEWAN – Nella sua interrogazione, che riguarda la norma secondo cui gli Stati membri possono decidere di esentare, in in tutto o in parte, fornitori di determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva sull'antiriciclaggio (essendo in alcuni casi tenuti a notificare alla Commissione una motivazione), Schirdewan poneva due domande alla Commissione europea: “1. Quali Paesi si sono avvalsi dell'articolo 2, paragrafo 2, dall'introduzione della direttiva (UE) 2015/849, e quali fornitori di determinati servizi di gioco d'azzardo in tali Paesi sono stati quindi esentati dalle disposizioni nazionali di recepimento di tale direttiva? 2. È la Commissione a conoscenza di casi in cui la decisione di uno Stato membro di applicare tale articolo è stata inappropriata?”.

 

IL CASO ITALIA - I dodici Stati che esentano i fornitori di gioco dalle disposizioni nazionali di recepimento dalla direttiva Ue sull'antiriciclaggio sono: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Svezia, Slovenia e Paesi Bassi.
In questo elenco, è evidente, non figura l'Italia, dove la cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal ministro dell’Economia e delle finanze, dall’Unità di informazione finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore. Per i prestatori di servizi di gioco (online, su rete fisica, case da gioco) sono previste disposizioni specifiche, fermo restando il dovere di segnalazione delle operazioni sospette e gli obblighi degli operatori di gioco in materia di adeguata verifica e conservazione dei dati. Ne sono esclusi i giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica.
Come ampiamente illustrato da Claudio Clemente, direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) di fronte alla commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, "i concessionari devono adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi cui sono esposti i distributori e gli esercenti, tenuti a iscriversi in un registro informatizzato istituito presso l’Agenzia accise, dogane e monopoli; sono anche previsti meccanismi di monitoraggio su aspetti specifici (requisiti di reputazione, legalità e correttezza dei comportamenti, standard e presidi adottati per finalità di prevenzione, monitoraggio delle operazioni di gioco, individuazione delle possibili anomalie e di comportamenti a rischio) nonché l’estinzione immediata del rapporto contrattuale con il distributore o l’esercente privo dei requisiti o responsabile di infrazioni gravi e ripetute.
Per le Vlt, il decreto antiriciclaggio prevede adempimenti qualora il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore a 500 euro o, a prescindere dall’importo, in caso di assenza di vincite o di bassa percentuale delle stesse. Per l’online lo stesso decreto ha stabilito che le operazioni di ricarica dei conti di gioco sono consentite al titolare esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili; con riferimento alla riscossione delle somme dai conti di gioco manca invece nella normativa antiriciclaggio una disposizione che esplicitamente garantisca tale tracciabilità, escludendo l’eventualità di pagamenti in contanti.
Le procedure e i sistemi di controllo richiesti ai concessionari e gli adempimenti cui sono obbligati i distributori e gli esercenti presuppongono che questi ultimi possano monitorare e acquisire dati concernenti possibili operazioni sospette; non è peraltro previsto che i medesimi soggetti siano espressamente coinvolti nell’iter di rilevazione e valutazione delle anomalie.
L’individuazione delle operazioni sospette è agevolata dagli schemi di comportamento anomalo emanati dalla Uif in data 11 aprile 2013 nonché da specifici indicatori di anomalia contenuti nel decreto del ministro dell’Interno emanato il 17. Dal 2017 l’Adm è annoverata tra le 'amministrazioni interessate' a fini antiriciclaggio; ha il potere di emanare linee guida e standard tecnici ad ausilio dei concessionari, nonché di verificare l’osservanza degli adempimenti posti a carico di questi ultimi per la mitigazione del rischio, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne eventuali violazioni. In attuazione di tali previsioni, nel febbraio del 2019 l’Adm ha emanato linee guida che tengono conto, fra l’altro, dei rischi specifici dei giochi online e tramite Vlt.
Poteri di controllo sono attribuiti al Nspv - Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, che verifica anche l’osservanza delle disposizioni previste dal decreto da parte di distributori ed esercenti e ne accerta e contesta le relative violazioni (art. 64)".
 
 
 

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