Gioco, Cassazione: ‘Comma 7, inapplicabili sanzioni previste per Comma 6’

Scritto da Fm
La Cassazione boccia ricorso di Adm per aver applicato delle sanzioni previste dal Tulps per gli apparecchi da gioco irregolari a quelli senza vincita in denaro.

Se non è stato violato l’articolo 110, comma 6 del Tulps – -Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non sono applicabili le sanzioni previste dal comma 9 della stessa norma.

A rimarcare questo assunto, che travalica i limiti dell’ovvietà, è la Corte di cassazione, in una sentenza con cui rigetta il ricorso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro il rappresentante legale di un bar al quale aveva comminato una sanzione amministrativa da oltre 10mila euro a seguito di un accertamento.

Tale controllo aveva portato all’individuazione di quattro apparecchi, risultati irregolari e quindi confiscati, ma successivamente è emerso che due di essi non distribuissero vincite in denaro e finissero quindi fuori dall’applicazione dell’articolo 110, comma 6 del Tulps.

IL RICORSO ACCOLTO DAL TRIBUNALE E DALLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE

Il ricorso dell’uomo era stato accolto in primis dal Tribunale di Firenze, ritenendo che l’ordinanza-ingiunzione fosse carente di motivazione in merito alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento che ricondurrebbero gli apparecchi sequestrati al campo applicativo del comma 6.

Una decisione confermata dalla Corte d’appello di Firenze in quanto nel verbale di contestazione mancava la “descrizione delle accertate caratteristiche tecniche degli apparecchi che ne consentano la riconducibilità alla norma di cui si contesta la violazione (art 110, comma 6, Tulps)”.

Entrambi i tribunali quindi avevano dato ragione al rappresentante legale del bar, per il quale “l’Amministrazione non aveva fornito la motivazione per cui riteneva che tali apparecchi distribuissero vincite in denaro e fossero, dunque, riconducibili all’ambito applicativo del comma 6 del Tulps”.

ADM NON HA PROVATO LA VIOLAZIONE

Inoltre, nell’ordinanza ingiunzione “viene dato atto soltanto che gli apparecchi sono privi di codice identificativo, dei necessari titoli abilitativi e del collegamento alla rete Adm”. Ma l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimarcano i giudici, “non ha in alcun modo provato la sussistenza concreta dei presupposti della violazione contestata e della sanzione applicata: di contro, è emerso pacificamente che gli apparecchi da gioco di cui si discute non distribuissero vincite di danaro”.

La sentenza infine ribadisce che per i comma 7 la normativa vigente “non prevede, come invece si legge al comma 6 con riferimento ad altri giochi leciti con erogazione di vincite, alcun collegamento con la rete telematica”. E neanche prevede “l’attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal ministero delle Finanze – Adm”.





Crediti fotografici © Corte di cassazione – Sito ufficiale