Gioco nel bar vicino a una chiesa, per il Tar la chiusura è illegittima

Scritto da Fm
Il Tar Toscana annulla chiusura dello spazio per il gioco di un bar, sanzione nulla in pendenza del procedimento di accertamento della responsabilità della titolare.

In pendenza del procedimento di accertamento della responsabilità della titolare, il Comune non poteva irrogare la sanzione della chiusura dell’esercizio e degli apparecchi da gioco. Il relativo provvedimento va dunque annullato, con salvezza del potere dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla sanzione applicata in esito alla definizione del procedimento.

A sancirlo è il Tar Toscana, nella sentenza con cui accoglie il ricorso presentato dalla titolare di un bar contro il Comune di Grosseto, per l’annullamento – previa sospensione cautelare dell’efficacia – del provvedimento dirigenziale che ha disposto la chiusura con divieto di prosecuzione dell’attività inerente a spazio per il gioco lecito con apparecchi con vincita in denaro installati presso l’esercizio, per la vicinanza ad una chiesa.

LA VICENDA

L’esercente, difesa dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino, dopo l’avvio del procedimento motivato dagli esiti delle verifiche della polizia municipale, ha presentato le proprie osservazioni. Il Comune, dal canto suo, ha annullato la comunicazione di avvio del procedimento, per acquisire un parere legale sulla questione. Poi, dopo che l’avvocatura ha rilevato la violazione del distanziometro regionale per lo spazio per il gioco, ha deciso di chiuderlo.

Il motivo? L’attività – rilevata da un’altra società – per l’avvocatura comunale è risultata cessata per 4 giorni (3, se si considera la data di presentazione della Scia), e conseguentemente non sembrava applicabile l’esenzione dal distanziometro come “nuova installazione” prevista in caso di subingresso nella titolarità o nella gestione di un’attività esistente.

IL RICORSO

La titolare del bar quindi ha impugnato la chiusura disposta dal Comune, ritenendola illegittima perché l’Amministrazione non ha adottato, entro 60 giorni dalla trasmissione della Scia di subentro, un provvedimento interdittivo e non ha esercitato entro i termini previsti i poteri di autotutela.

Inoltre, i legali della ricorrente hanno postulato l’errata applicazione della normativa toscana nel testo risultante dalle modifiche del 2018. La presenza di apparecchi all’interno del bar infatti non avrebbe infatti integrato un’ipotesi di “nuova installazione” in prossimità di un luogo sensibile, ma la prosecuzione di un’attività già in essere, che la nuova L.R. 4/2018 avrebbe consentito anche se allocata a distanza inferiore a 500 metri da un luogo sensibile.

Fra i motivi di ricorso poi vengono evidenziati errori nella misurazione della distanza tra il bar e la chiesa “rispetto alla quale sarebbe mancata un’adeguata attività istruttoria e sarebbe stata illegittimamente omessa l’applicazione del criterio legislativo del percorso più breve”.

Infine, non poteva ritenersi definitiva l’irrogazione della sanzione pecuniaria principale, e “il Comune non aveva perciò avuto il potere di emettere, fino all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione , il provvedimento applicativo della sanzione accessoria afferente alla chiusura dell’attività”.

LA SENTENZA

Nel testo della sentenza del Tar Toscana viene evidenziata l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione “mentre è ancora in corso il procedimento avviato dal sanzionato attraverso l’opposizione al verbale di accertamento” ai sensi dell’articolo 18 della legge 689/1981 sulle “Modifiche al sistema penale”.

Ciò, sottolineano i giudici amministrativi, in quanto “i principi posti dalla succitata legge, pur affermando il relativo articolo 12 che l’applicazione dello stesso è confinata alle sanzioni pecuniarie, devono estendersi anche alle sanzioni di diversa natura, in relazione al contenuto afflittivo delle stesse, e indipendentemente dalla classificazione in termini di accessorietà o principalità che le riguarda”.




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