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Mancato titolo per agenzia scommesse ippiche, Tar condanna Aams a risarcimento: “Lesi interessi legittimi”

25 giugno 2014 - 16:40

La terza sezione del Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Società Saf S.n.c. contro la deliberazione 19.12.1997, n. 2054 con la quale l’Unire aveva ha disposto di non farsi luogo alla concessione della delega all'accettazione delle scommesse a riferimento fuori dai campi da corsa per il sito di Salerno - zona est e con il quale si chiedeva il risarcimento dei danni subiti.

Scritto da Anna Maria Rengo
Mancato titolo per agenzia scommesse ippiche, Tar condanna Aams a risarcimento: “Lesi interessi legittimi”

Il Tar ha dunque condannato l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al pagamento delle somme ad essa dovute.

 

LE MOTIVAZIONI – Come scrivono i giudici, “con il ricorso in esame la Società Saf S.n.c. (…) chiede il risarcimento del c.d. danno subito per non aver ottenuto dall’Aams il riconoscimento del titolo abilitativo a gestire una agenzia per le scommesse ippiche, tra cui quella denominata Salerno – zona Est e condanni l’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante. La responsabilità dovrebbe essere imputata all’Amministrazione perché il diniego è da imputarsi alla cattiva gestione della procedura, sulla base di quanto rilevato dal Tar Lazio al quale si era rivolta la ricorrente, e riferita all’illegittima istruttoria posta in essere dall’Amministrazione nei confronti della richiesta presentata a suo tempo dall’interessata, nonché alla circostanza che l’Aams avrebbe potuto in sede di esecuzione del giudicato rilasciare la licenza alla Società Saf che era stata illegittimamente esclusa dalla gara”.

I giudici osservano che “secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità della Pubblica Amministrazione è costruita in termini parzialmente diversi da quelli della responsabilità civile, giacché la responsabilità per colpa della Pubblica amministrazione non è di tipo oggettivo o formale”.

Secondo i giudici “la richiesta di accertamento del danno derivante dalla mancata emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole (in questo caso l’attribuzione del titolo abilitativo a gestire una sala scommesse) dopo l’annullamento di un precedente atto illegittimo sfavorevole (l’esclusione dalla procedura selettiva), deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretesivi per la natura della posizione fatte valere e, quindi, all’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità”.

 

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