skin

Il Tar Lazio ribalta una condanna dell'Unire per un caso di doping

29 luglio 2014 - 16:04

Era stato squalificato per tre mesi dalla qualifica di allenatore ippico e gli era stata comminata una sanzione da 1.500 euro. Il Tar del Lazio nella sua Sezione Terza Ter, ha annullato la deliberazione della Commissione di disciplina di Appello dell'Unire cancellando anche l'atto impugnato e accogliendo il ricorso del Botti.

Scritto da Gt
Il Tar Lazio ribalta una condanna dell'Unire per un caso di doping


I fatti risalgono ad una gara disputatasi a Varese nel 27 ottobre 2003 e, in quell'occasione, era stato trovato positivo il purosangue Spluga, cavallo di proprietà della scuderia Siba Spa di cui Botti era rappresentante legale. Per questo arriva per l'allenatore la sospensione per tre mesi dalla sua qualifica e una multa di 1500 euro.

 

I termini del ricorso:

Avverso il detto provvedimento della Commissione di disciplina di Appello è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:

- tardività del deposito della decisione della Commissione ( circa 5 mesi), e cioè oltre i 20 giorni dall’udienza in violazione previsti dall’art. 21 del regolamento di disciplina;

- errore nell’individuazione del ricorrente quale destinatario della sanzione, in quanto lo stesso non è legale rappresentante della società Dioscuri, ma è solo l’allenatore del cavallo risultato positivo al controllo antidoping;

- mancato rispetto delle regole relative alla conservazione dei prelievi, in applicazione dell’art. 233 del regolamento corse ritenuto applicabile alla fattispecie;

- necessità che le due analisi vengano effettuate presso due distinti laboratori;

- irrilevanza, a fini sanzionatori, della quantità di sostanza dopante presente nel corpo dell’animale rientrante nell’ambito della tolleranza strumentale (di 5 ng);

- possibilità che l’assunzione della sostanza proibita sia stata assunta involontariamente da parte dell’animale senza alcun concorso dell’attività umana, sostanziandosi una ipotesi di inquinamento ambientale.


L’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire) e la Commissione di Disciplina d'Appello dell'Unire non si sono costituite in giudizio. Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Perché sarebbe stato accolto il ricorso? Ecco l'analisi del Tar: "Passando al merito, il ricorso deve essere accolto risultando, in particolare, fondati i proposti motivi aggiunti. A seguito di richiesta di accesso agli atti accordato in data 22 novembre 2006 il ricorrente ha avuto copia della Relazione redatta dalla Commissione istituita con DD.MM. 4 luglio 2006 e 2 agosto 2006, avente ad oggetto la verifica dell’attività antidoping di Unire.
Con atto di motivi aggiunti, quindi, il ricorrente ha dedotto ulteriori vizi avverso il provvedimento già gravato, con riferimento in particolare al mancato accreditamento di Unirelab, circostanza questa idonea a inficiare il provvedimento disciplinare impugnato e definitivamente assunto dalla Commissione di disciplina di Appello- Unire, poiché fondato sull’esame dei campioni biologici effettuato da soggetto non accreditato e certificato secondo i requisiti UNI ISO IEC 17025 e quindi privo dei titoli per certificare la positività a sostanze proibite (nella specie di quantità molto ridotte di 5 nano grammi).
Tale doglianza risulta fondata.
Va infatti considerata la rilevanza che assumono sia la certificazione che l’accreditamento nell’esecuzione delle attività di laboratorio che vengono in questione. In particolare, va ricordato che la certificazione è l’atto mediante il quale un ente esterno indipendente dichiara che il Sistema Qualità di un’organizzazione è conforme ai requisiti di una norma di riferimento, mentre l’accreditamento (di un laboratorio o di una prova) è il riconoscimento formale della idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prove.
Con precipuo riferimento ali controlli di laboratorio antidoping nel settore ippico, il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite contiene degli allegati che evidentemente fanno parte integrante della disciplina; l’allegato 3 riporta l’art. 6 della Conferenza delle Autorità ippiche, che è frutto di un accordo internazionale per proteggere l’integrità delle corse; al punto 18 è chiaramente detto che “L’obiettivo dei Paesi firmatari è che i loro laboratori: siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC –G7 “Condizioni di accreditamento e criteri di funzionamento per i laboratori ippici”. Di qui il connotato imprescindibile dell’accreditamento della struttura di cui l’Amministrazione si avvale per effettuare gli esami di laboratorio (Tar Lazio, sez. III ter, 14 gennaio 2012, n.361)

Questo in punto di diritto.

In punto di fatto, dagli elementi forniti e allegati ai motivi aggiunti si rileva che Unirelab, all’epoca della vicenda contenziosa, non era in possesso dell’accreditamento richiesto.

A supporto della tesi prospettata dal ricorrente vanno considerati i seguenti elementi che si ricavano dalla relazione finale della Commissione istituita con d.m. 4 luglio 2006 prot. n. 955, integrato con decreto ministeriale 2 agosto 2004 prot. n. 7064:

- l’allegato 3, parte integrante del d.m. del 16 febbraio 2002 dispone che i laboratori dei paesi firmatari siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC 17025 e al documento ILAC-G7;

- l’accreditamento è un obiettivo prioritario per un laboratorio che svolga attività di pubblico interesse i cui risultati possono condizionare sia le categorie produttive dell’ippica sia il sistema delle scommesse;

- “l’assenza di tale requisito per il laboratorio antidoping di UNIRE era stato già rilevato, già dal 1999 dalla Commissione di vigilanza e controllo sulla regolarità delle corse e delle scommesse ….

Attualmente il laboratorio italiano risulta essere l’unico non accreditato fra quelli dei paesi firmatari dell’accordo…..E’ parere della Commissione che, in assenza di accreditamento UNIRE, non avrebbe in alcun modo potuto affidare a Unirelab il compito di eseguire le seconde analisi sui campioni risultati non negativi in prima istanza. Ciò anche perché attraverso l’accreditamento dei Sistemi Qualità da parte di Enti di parte terza, viene di fatto certificata l’imparzialità del laboratorio di prova attraverso l’assoluto anonimato del campione nel corso di tutto il percorso diagnostico sino all’emissione del rapporto di prova”.

Vanno quindi accolti i motivi aggiunti in quanto gli esami effettuati da un laboratorio non accreditato non danno certezza del risultato evidenziato, in termini di credibilità e di affidabilità dello stesso e pertanto, per come realizzati, non possono fondare provvedimenti di inibizione allo svolgimento dell’attività professionale in capo agli allenatori".

Articoli correlati