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Minimi garantiti ippica, Tar: 'No a integrazioni per 2009, no a limite 5%'

20 settembre 2019 - 09:50

Tar Lazio richiama illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006 su riduzione delle somme dovute dai concessionari ippici come minimi garantiti.

Scritto da Fm
Minimi garantiti ippica, Tar: 'No a integrazioni per 2009, no a limite 5%'

"I provvedimenti che sono stati emanati sulla base di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio d'impugnazione vanno conseguentemente annullati, a nulla rilevando che essi fossero legittimi alla data in cui furono adottati, e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, la declaratoria di incostituzionalità è efficace rispetto a situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle relative a provvedimenti, correttamente adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria di incostituzionalità e che – come avviene nella fattispecie in esame - non siano divenuti inoppugnabili o rispetto ai quali non sia intervenuto un giudicato di reiezione di eventuali impugnazioni”.

 

A ricordare il principio è il Tar Lazio, nella sentenza con cui accoglie il ricorso proposto dalla società titolare di un'agenzia ippica contro il provvedimento con cui i Monopoli di Stato nel 2010 hanno intimato il versamento dell’integrazione a titolo di minimo garantito per l’anno 2009 per l’importo di 15.135,08 euro per la concessione ippica in titolarità della ricorrente.
 
 
I giudici a tal proposito si richiamano "alla sentenza n. 7588 del 3 luglio 2017, avente ad oggetto i provvedimenti con i quali l’(allora) Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha richiesto il versamento delle integrazioni ai minimi garantiti per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, la Sezione, richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 275 del 18.11.2013 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 limitatamente alle parole 'non superiore al 5 per cento', nella considerazione della ritenuta irragionevolezza della apodittica fissazione dello sbarramento del 5 percento quale riduzione delle somme dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti, in quanto ritenuta non congrua rispetto alla dichiarata finalità di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari, ha concluso per l’annullamento degli atti gravati in quanto applicativi di una norma dichiarata incostituzionale.
 
La Sezione ha testualmente affermato che in base al combinato disposto di cui all'art. 136 Cost. e dell'art. 30, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e, sotto il profilo temporale, impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che la norma possa essere applicata ai rapporti pendenti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti comunque rilevante".
 

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