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Mipaaf: 'Covid-19, il vademecum per gli operatori dell'ippica'

25 marzo 2020 - 08:35

Il Mipaaf pubblica le disposizioni attuative inerenti gli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli, interpretazione autentica della previsione di cui al Dpcm 22 marzo 2020.

Scritto da Redazione
Mipaaf: 'Covid-19, il vademecum per gli operatori dell'ippica'


Come va avanti l'ippica al tempo di Coronavirus?
Se sono ferme, ormai dal 9 marzo, le corse negli ippodromi, ovviamente non si ferma la cura e l'allenamento dei cavalli.
Che, però, va fatta secondo regole precise.

A chiarirle ci pensa una circolare appena diffusa dal ministero delle Politiche agricole.


Innanzitutto il Mipaaf rende noto che "non sono state modificate le previsioni di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del Dpcm 9 marzo 2020, in base alle quali resta possibile procedere all’allenamento dei cavalli sportivi e ippici all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, purchè venga fatta regolare e specifica comunicazione alla competente Prefettura.
Come già evidenziato nella precedente circolare Mipaaf 17018 del 10 marzo 2020, gli impianti sportivi possono essere utilizzati a porte chiuse esclusivamente per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive federazioni.
Tale orientamento è confermato anche dal recente Dpcm 22 marzo 2020 che alla lettera d) consente chiaramente anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività" configurabili nelle varie sottocategorie della attività economica classificata come Ateco 01 nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020.
 
In particolare "si citano: codice Ateco: 1.43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti; codice Ateco: 1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi; codice Ateco: 1.50: include l’allevamento di animali senza una produzione specializzata; codice Ateco: 1.62.09 : attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera,
attività legate all’inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame; codice Ateco: 1.62.01: attività dei maniscalchi.
Parimenti, tutti i cavalli hanno specifiche necessità per ottemperare alle quali occorrono strutture e impianti idonei e funzionali, come il Codice per la tutela e gestione degli equidi (Minsalute) specificatamente indica e richiama. Al riguardo, molti di questi impianti sono collocati in specifici centri di allenamento e/o all’interno stesso degli ippodromi.
Al fine di consentire al proprietario e/o al detentore di assicurare: la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi; un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale; all’equide un regolare e quotidiano esercizio fisico; appare necessario consentire al personale di gestione degli impianti ospitanti gli equidi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 che dispone di 'evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".
 
La circolare quindi evidenzia che "al fine di adottare misure omogenee e di permettere i necessari spostamenti le figure professionali riconosciute come coinvolte nella gestione delle attività consentite sono le seguenti: dipendenti della società di corse operanti negli impianti e negli ippodromi adibito alla specifiche attività di cura e manutenzione degli stessi; operatori ippici legati e collegabili ai cavalli ospite della struttura: proprietari e allevatori; allenatori; guidatori/fantini/amazzoni; maniscalco ed artieri; gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli.
Al fine di consentire la dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative, il soggetto appartenente ad una delle suddette figure professionali è tenuto a produrre la seguente documentazione: documento valido di identità; autodichiarazione sostitutiva nella quale indica il rapporto con la struttura ospite del cavallo (dipendente; collaboratore; la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà del cavallo – passaporto equidi-; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento); la provenienza e la destinazione del suo percorso; la sede di custodia del o dei cavalli; le altre informazioni obbligatorie previste dalle autocertificazioni come da proposta del ministero dell’interno".
 

Infine, "alle società che gestiscono i centri di allenamento o degli ippodromi compete la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19; la loro vigilanza dovrà essere tale che dovranno: nominare un 'responsabile agli accessi' alla struttura che dovrà assicurare la tenuta
di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico; incaricare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del Dpcm 4 marzo 2020, proprio personale medico al fine di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra il personale in attività; operare per il rispetto pieno della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) del Dpcm 4 marzo 2020, ovvero 'mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro' assicurando gli opportuni mezzi e strumenti di sicurezza personale; dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, alle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del Dpcm 4 marzo 2020, assicurando la disponibilità delle soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio della mani, in esso previste".
 

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