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Ippica, decreto investimenti: ecco i criteri per l'erogazione

29 settembre 2020 - 14:05

Le società di corse riconosciute che vogliono richiedere le sovvenzioni previste dal Mipaaf nel decreto investimenti ex Preu devono fare domanda entro e non oltre 15 giorni.

Scritto da Redazione
Ippica, decreto investimenti: ecco i criteri per l'erogazione

Dopo il decreto sulle sovvenzioni alle società di corse riconosciute di qualche giorno fa, il ministero delle Politiche agricole ne pubblica un altro inerente “Criteri e modalità attuative per l’erogazione alle società di corse delle risorse" previste nell'ambito del decreto investimenti.

 

Il decreto, consultabile integralmente a questo linkdisciplina i criteri di ripartizione, tra le società di corse riconosciute dal Ministero, delle risorse assegnate e disponibili sul capitolo di spesa 7763 e le relative modalità di attuazione per il perseguimento di uno più dei seguenti obiettivi: a) miglioramento e ammodernamento degli impianti degli ippodromi gestiti dalle società di corse riconosciute; b) adeguamento delle strutture dell’ippodromo, volte ad assicurare la loro agibilità, la sicurezza ai sensi delle vigenti norme, e il benessere degli animali; c) realizzazione di investimenti volti ad elevare l’attrattività per il grande pubblico nonché al fine di garantire la sicurezza socio-sanitaria.
 
I REQUISITI – Secondo quanto si legge nel decreto del Mipaaf “le società di corse devono possedere, all’atto di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità: a) appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese (di seguito Pmi), anche organizzate in reti di imprese, che soddisfano i criteri dell’allegato I del regolamento (Ue) n. 651/2014; b) essere iscritte al registro delle imprese (Rea) al momento della presentazione della domanda di partecipazione; c) essere in attività al momento della presentazione della domanda e in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti dalla normativa vigente; d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro; e) risultare autonome tra di loro ai sensi della normativa vigente e nel rispetto della definizione di Pmi e risultare coerenti con la definizione di impresa unica di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013; f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; g) non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute e/o sul medesimo progetto presentato, nel rispetto della normativa comunitaria e statale; h) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Sono escluse dagli interventi di cui al presente decreto: a) le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto (18) del regolamento n. 651/2014 e del capitolo 2.4, punto (15) degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, come modificato dal regolamento (Ue) 2020/972 del 2 luglio 2020; b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno”.
 
DETERMINAZIONE DELL'AIUTO – L'articolo 4 del decreto poi chiarisce la Determinazione dell’aiuto. “1. Il contributo totale per ogni singolo ippodromo è determinato con l’adozione di un criterio proporzionalmente lineare tra tutte le società di corse che ne hanno diritto, ovvero con l’applicazione del valore percentuale – pari al rapporto “valore medio delle sovvenzioni percepite dalla società” / “valore medio delle sovvenzioni totali erogate alle società di corse” nel triennio 2017-2019 - al valore delle risorse totali disponibili di cui all’articolo 3, comma 1. 2. In caso di rinunce o di non erogazioni delle predette risorse a qualsiasi titolo, la sopravvenienza, per il 60 percento destinata alla disciplina del trotto e per il 40 percento alla disciplina del galoppo sarà ridistribuita, in parti eguali tra tutte le società di corse appartenenti alla medesima disciplina. 3. Le società di corse hanno la facoltà di chiedere l’erogazione anticipata, fino all’80 percento della risorsa assegnata, previa presentazione di una fideiussione per un valore pari al 110 percento della somma richiesta”.
 
I TERMINI - La domanda di erogazione del contributo, unitamente agli allegati, deve essere inviata dalla società o dall’impresa capofila entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata saq8@pec.politicheagricole.gov.it
 
L'EROGAZIONE - L’erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità: “a) a titolo di anticipo a seguito di presentazione di apposita richiesta da parte del legale rappresentante dell’azienda capofila e dietro idonea garanzia fidejussoria pari al 110 percento del valore richiesto come anticipo che in ogni caso non può essere superiore all’80 percento della somma indicata nell’allegato A; al termine degli investimenti, la società è tenuta a produrre la documentazione di cui al successivo comma b) a titolo di saldo, dietro presentazione della documentazione di cui al successivo comma; 6. La richiesta di saldo – presentata inderogabilmente entro la data del 20 novembre 2020- deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: relazione tecnico-amministrativa dettagliata che attesti tutte le attività svolte ed i risultati finali conseguiti, in rapporto a ciascuna voce di spesa effettuata durante il periodo di riferimento. prospetto economico-finanziario riepilogativo, delle spese sostenute secondo le categorie di spesa indicate nella nota di comunicazione di approvazione; dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 che le voci di spesa ammesse a supporto del contributo riconosciuto non siano state oggetto di contribuzione da parte di questa o altra Amministrazione; copia dei titoli di spesa sostenuti”.
 

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