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Ddl Ippicoltura: nulla osta da commissione Politiche dell'Ue

12 maggio 2022 - 09:34

Nella seduta di ieri, 11 maggio, la commissione Politiche Ue della Camera esprime parere di nulla osta al Ddl Ippicoltura. La commissione Bilancio rinvia esame: manca relazione tecnica del Governo.

Scritto da Redazione
Ddl Ippicoltura: nulla osta da commissione Politiche dell'Ue

Va avanti spedito nelle commissioni della Camera dei deputati l'esame del disegno di legge “Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore”, recante la firma di Maria Cristina Gadda (Italia viva).

Nella giornata di ieri, 11 maggio, il testo è tornato in commissione Bilancio, incassando un ulteriore rinvio del parere dopo l'intervento con cui il sottosegretario Federico Freni ha fatto presente che la relazione tecnica da parte del Governo richiesta dai componenti non è stata ancora ultimata perché il ministero dell’Economia e delle finanze è in attesa di chiarimenti da parte dei ministeri competenti.

 

Il Ddl poi è finito sotto la lente della commissione Politiche dell'Unione europea. Qui la relatrice Francesca Galizia (M5S), sottolinea che “la relazione introduttiva al testo originario del provvedimento evidenzia che la legislazione vigente legata al comparto degli equidi è penalizzata da una grande frammentazione, per cui risulta disomogenea per quanto concerne gli ambiti fiscale, previdenziale, urbanistico, ambientale e amministrativo. Tale disomogeneità crea, nella prassi, profili di incertezza agli operatori del settore che si trovano a dover risolvere difficoltà di inquadramento della loro attività, come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche e le aziende agrituristiche che gestiscono attività di turismo equestre, o a dovere osservare norme in materia di gestione dei rifiuti che non tengono conto delle specificità del settore operativo in esame.
Per i profili di competenza, ricorda che la legislazione europea è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici”.
A cominciare dal progetto europeo Animal welfare indicators (Awin) che misura indicatori di benessere animale anche con riferimento agli equidi e dalla normativa europea in materia di sanità animale (regolamento (Ue) 2016/429) e di metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino, di cui al regolamento (Ue) 2015/262), recepite in Italia con l’articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha affidato al ministero della Salute l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell’Unire.
 
Passando a descrivere il contenuto del provvedimento in esame, Galizia evidenzia che “l’articolo 1 fornisce le definizioni inerenti all’attività di ippicoltura. Più nel dettaglio, si intende tale l’attività che interessa tutti gli equidi e che riguarda la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, sono considerate connesse all’attività agricola le seguenti attività: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, l’assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l’addestramento, l’allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall’età degli stessi equidi; la promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e allevamenti e le cliniche veterinarie; la promozione e l’insegnamento delle attività di mascalcia”.
 
Inoltre, la deputata pentastellata segnala che, “ai sensi dell’articolo 1, comma 6, si prevede l’applicazione dell’Iva con l’aliquota ridotta del 10 percento per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dal provvedimento, nonché di quelli impiegati nell’attività sportiva professionale giunti a fine carriera. Al riguardo, ricorda che in passato la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 25 aprile 2013 (causa C-212/ 11) aveva censurato l’applicazione di una aliquota Iva ridotta alle cessioni di levrieri e cavalli, non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, al noleggio di cavalli e a taluni servizi, in quanto in contrasto con alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, la recente direttiva (Ue) 2022/ 542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/Ce e (Ue) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, ha inserito, nell’allegato III, punto 11-bis, della predetta direttiva 2006/112/Ce, proprio la fattispecie in esame relativa agli equini vivi e alle prestazioni di servizi ad essi connessi, rendendo la disposizione in esame coerente con il diritto dell’Unione.
Continuando nell’illustrazione del testo, ricorda che il successivo comma 7 dell’articolo 1 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura siano considerati, agli effetti della nor- mativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lavoratori agricoli dipendenti.
Infine, il comma 8 fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico. L’articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. L’articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall’articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021”.
 
In conclusione, considerati i limitati profili di competenza della Commissione, accettando la proposta della relatrice, i convenuti hanno espresso già nella seduta di ieri un parere di nulla osta.
 

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