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Lotto, Tar Liguria: 'No a revoca licenza per incassi insufficienti'

19 maggio 2016 - 11:04

Il Tar Liguria accoglie ricorso di ricevitoria che si era vista revocare la licenza per il Lotto dai Monopoli a causa di incassi insufficienti.

Scritto da Fm
Lotto, Tar Liguria: 'No a revoca licenza per incassi insufficienti'

"Va ribadito il principio a mente del quale è illegittimo l'atto di revoca della concessione di ricevitoria del Lotto basato – come nella specie - sulla circostanza che l'esercizio non ha raggiunto un determinato livello di raccolta di giocate". Lo sottolinea il Tar Liguria nell'accogliere il ricorso presentato dal titolare di una ricevitoria contro il provvedimento di revoca della licenza per sottoreddito disposto dai Monopoli di Stato.


"In materia, l’Amministrazione è tenuta ad una doverosa considerazione delle specifiche circostanze e caratteristiche territoriali, al fine di poter ponderare e bene valutare la scelta revocatoria della concessione della ricevitoria del lotto, dovendo dare adeguato conto di detta istruttoria e di tale valutazione nella motivazione dello stesso provvedimento di revoca (il che non è accaduto nel caso di specie)", evidenziano i giudici amministrativi.


"Se è pur vero che l’articolo 1 ultimo comma della convenzione dispone la revoca in caso di raccolta inferiore al limite ivi previsto per un biennio consecutivo, nel caso de quo la pubblica amministrazione non risulta aver esercitato tale clausola, come reso evidente dalla considerazione svolta nella parte motiva dell’atto in cui si sottolinea come - malgrado gli incassi già insufficienti negli anni 2013 e 2014, integranti quindi il presupposto di revoca ex art. 1 u.c. cit. – l’ufficio scrivente abbia consentito la prosecuzione dell’attività e della raccolta", si legge nella sentenza.
"A conferma di ciò, anche la difesa erariale concorda con tale impostazione, laddove sostiene che la revoca in questione contenga una più ampia analisi motivazionale; a quest’ultimo proposito l’attenta analisi del provvedimento non conforta tale prospettazione difensiva, non avendo – come imposto dal principio giurisprudenziale predetto – la pubblica amministrazione valutato le peculiarità della realtà territoriale – sia geografica che stagionale – evidenziate da parte ricorrente, essendosi limitata a richiamare anche per tali aspetti l’insufficienza dell’importo".
 
 

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