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Cassazione: 'Aggi Lotto rientrano in valutazione avviamento attività'

15 ottobre 2018 - 11:07

Per la Cassazione anche gli aggi relativi al tabacco ed al gioco del Lotto concorrono alla valutazione dell'avviamento di una attività produttiva.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Aggi Lotto rientrano in valutazione avviamento attività'

 

“L'avviamento è la capacità di profitto di una attività produttiva, ossia una qualità di azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono (Cass. 9115 del 2012), consegue che certamente può comprendere la valutazione dei profitti relativi all'attività di vendita di generi di monopolio in quanto 'espressione della capacità produttiva dell'azienda che viene ceduta'. Questa Corte ha precisato che il valore di avviamento costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. n. 2702/2002, Cass. n. 11354/2001). La Ctr, con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, ha verificato che nell'atto di cessione di azienda le parti hanno ritenuto di considerare anche gli aggi relativi al tabacco ed al gioco del Lotto, ed in conformità ai principi sopra espressi, ha ritenuto che la relativa valutazione possa concorrere a determinare la redditività dell'impresa ceduta”.

 

Lo ricorda la Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso della titolare di  tabaccheria contro la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che le aveva notificato un avviso di rettifica e liquidazione con cui veniva accertata una maggiore imposta di registro, per l'anno 2002 dopo la cessione dell'attività di articoli per fumatori, profumeria, cartoleria, eccependo la decadenza dal potere di accertamento e sostenendo l'errore nella determinazione del valore, in quanto il reddito derivante dalla vendita di generi di monopolio non poteva costituire elemento di valutazione della azienda. La Ctp annullava l'atto impugnato. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale riteneva che la componente degli aggi relativi ai tabacchi ed al gioco del lotto concorresse alla determinazione della redditività dell'azienda ceduta.
 
Non ricorre, pertanto, nella specie, il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, non ravvisandosi argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la 'ratio decidendi' che sorregge il 'decisum' adottato (Cass. Sez. 3, sent. 13318 del 2015)”, concludono i giudici della Cassazione.
 

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