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Tar Lombardia: 'Concessione Lotto, rispettare termini di pagamento'

26 agosto 2019 - 14:32

Il Tar Lombardia conferma revoca della concessione per il Lotto a ricevitoria che non ha rispettato i termini di versamento dei proventi del gioco.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Concessione Lotto, rispettare termini di pagamento'

 

L’Amministrazione ha documentato “di aver inviato le contestazioni dei tardivi versamenti, contestazioni rimaste però giacenti, non può prescindersi dal constatare – ed il dato non può essere messo in discussione - il ritardato versamento di ben 11 settimane contabili, nel ristretto arco temporale ottobre 2017- gennaio 2018, circostanza che, di per sé sola, determina un’ipotesi di violazione grave, con conseguente venir meno del rapporto fiduciario in capo al titolare della ricevitoria. Peraltro, lo stesso art. 2, comma 5, del contratto di concessione prevede che la concessione sia revocata quando risulti che per tre volte nel corso del biennio è stato ritardato il versamento dei proventi del gioco e il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente, circostanze indubbiamente realizzatesi nel caso in esame”.

 

Lo rilevano i giudici del Tar Lombardia nel rigettare il ricorso della titolare di una rivendita tabacchi della provincia di Mantova, e della annessa ricevitoria, contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e monopoli ha disposto la revoca della concessione del gioco del lotto ai sensi degli artt. 2, 6 e 9 del suddetto contratto e dell’art. 34, punto 9, della legge n. 1293/1957.
 
 
“Dalla disciplina dettata dalle norme richiamate emerge l’importanza del rispetto dei termini di pagamento e, in particolare, si evince che il rigido rispetto del termine di versamento dei proventi risponde all’esigenza di garantire un corretto flusso degli importi tra i raccoglitori (titolari della ricevitoria), il concessionario (società concessionaria del gioco del lotto) e l’Amministrazione nonché la costante raccolta connessa al gioco.
Tanto precisato in via preliminare, con il primo motivo il ricorrente sostiene che le copie dei bonifici bancari dimostrerebbero che i versamenti, effettuati sempre di venerdì, sarebbero avvenuti con un solo giorno di ritardo (e non con 4, e addirittura 5 e 6 giorni in due ipotesi, come sostenuto dall’Amministrazione) ad eccezione del versamento n. 7 effettuato con 2 giorni di ritardo, con conseguente violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 303/1990 che prevede che i versamenti vadano effettuati entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, per cui è tale termine che va computato.
La censura non è condivisibile.
È, invero, indubbio che, in base al meccanismo sopra visto, il versamento dell’importo nella giornata di venerdì è tardivo rispetto alla previsione regolamentare che individua il giovedì quale termine ultimo di versamento. Infatti, se il martedì successivo all’ultima estrazione della settimana precedente, il concessionario invia l’estratto conto, con tutte le informazioni relative alle giocate, sul terminale utilizzato dal ricevitore per il gioco, il pagamento può essere effettuato il mercoledì ed il giovedì che è fissato quale termine ultimo. Dunque, ai fini della sussistenza della violazione, è irrilevante che siano stati contestati più giorni di ritardo, circostanza dovuta probabilmente – come affermato dall’Amministrazione - al fatto che il bonifico bancario non è accreditato in capo al beneficiario il giorno stesso del versamento ma qualche giorno dopo, ritardo che, evidentemente, non può che essere responsabilità del soggetto che effettua il versamento”.
 
 
 
Inoltre, “tenuto conto del fatto che gli incassi non sono del ricevitore (dovendo egli effettuare il riversamento), la mancata costituzione delle polizze a garanzia degli incassi stessi (sia in termini di copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, sia con riferimento all’esatto adempimento degli obblighi contrattuali) configura indubbiamente una 'grave violazione della legge sul lotto'; inoltre, considerato che la costituzione delle polizze è prevista dagli artt. 6 e 9 del contratto di concessione, la mancata costituzione delle stesse rileva anche sotto il profilo della 'grave inosservanza delle modalità' stabilite nel contratto stesso”.
 
 
 
I giudici poi ricordano che “l’art. 1 del contratto di concessione prevede la revoca per gravi violazioni della legge sul lotto e/o della normativa fiscale e per gravi inosservanze delle modalità stabilite nel contratto medesimo, si rileva che l’art. 7 della legge 85/1990 dispone, al comma 4, che 'Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo' e, al successivo comma 5, che 'Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale'”.

 

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