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CdS: 'Lotto, lentezza linea telefonica non giustifica una raccolta bassa'

23 settembre 2019 - 09:28

Il Consiglio di Stato conferma revoca della concessione a ricevitoria del Lotto per raccolta inferiore ai limiti previsti.

Scritto da Fm
CdS: 'Lotto, lentezza linea telefonica non giustifica una raccolta bassa'

 

"Non possono avere rilievo le considerazioni in fatto, attinenti: all’ubicazione dell’esercizio in una zona non servita da linea Adsl; alla riferita conseguente lentezza della linea telefonica con pregiudizio della velocità delle giocate; al riferito conseguente e frequente annullamento di queste ultime; circostanze che l’appellante prospetta di aver esposto - telefonicamente - a più riprese all’Amministrazione. Non consta infatti, né è riferita dall’appellante, una previsione normativa che precludesse per simili prospettate circostanze il potere di revoca della concessione; né peraltro vi è prova di questi disagi, né di una loro formale prospettazione all’altra parte dell’accordo sì da poter escludere la piena efficacia di quest’ultimo in eventuale applicazione dell’art. 1464 del codice civile, sull’impossibilità parziale di adempimento del contratto".

 

A rilevarlo è il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge l'appello proposto dalla titolare di una ricevitoria del Lotto contro la sentenza del Tar Puglia che aveva confermato la revoca della concessione per aver conseguito negli anni 2006 e 2007 una raccolta inferiore a quella fissata dalle vigenti disposizioni (18.710 euro nel 2006 e 16.517,50 nel 2007).
 
Secondo i giudici, "il Tar ha correttamente valorizzato la vincolatività dell’accordo contrattuale tra le parti, esponendone l’efficacia e la conseguente infondatezza del ricorso di primo grado; sì da non incorrere, anche in considerazione del rito abbreviato in cui è stata emessa la pronuncia, nel vizio di carente motivazione pure denunciato dall’appellante".
 

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