skin

Tassa fortuna, Cassazione: 'Ok su vincite reclamate nel 2012'

20 luglio 2020 - 11:23

La Cassazione conferma la legittimità della 'tassa sulla fortuna' sui giochi – in vigore dal 2012 – per una vincita del 2011 'reclamata' dopo la sua istituzione.

Scritto da Redazione
Tassa fortuna, Cassazione: 'Ok su vincite reclamate nel 2012'

Con un'ordinanza, la Corte di cassazione ha bocciato il ricorso mosso da un uomo che aveva vinto al gioco contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la legittimità del diniego di rimborso di somme dovute per l'imposta sui giochi e lotterie in vigore dal 2012, nota anche con il nome di “tassa sulla fortuna”.

La vincita era stata pagata ma dall’importo finale era stato automaticamente detratto l’importo del prelievo. Cosa che aveva fatto scattare il ricorso del giocatore contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

“È pacifico che il contribuente ha conseguito la propria vincita a seguito di concorso del 30 dicembre 2011, ma ha reclamato il relativo premio in data 9 gennaio 2012, momento nel quale il disposto del decreto direttoriale del ministro dell'Economia e delle finanze del 16 dicembre 2011 – pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2011 - era in vigore e prevedeva l'applicazione del diritto in parola ai premi 'reclamati' (e non 'conseguiti') a far data dal 1 gennaio 2012; con ciò stabilendo l'imponibilità ai fini del diritto in questione anche ai premi relativi a concorsi svolti precedentemente a tal data”, si legge nell'ordinanza della Cassazione.

 

Il decreto direttoriale in questione, che prevedeva per il Mef-Monopoli di Stato la possibilità di emanare “tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita” assicurava “maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato".

La tassa, che all'epoca istituiva un prelievo del 6 percento sulla quota delle vincite eccedenti i 500 euro realizzate con gratta e vinci, Vlt e giochi numerici a totalizzatore, nel tempo è lievitata fino al 20 percento, per quanto concerne i giochi numerici.

 

Articoli correlati