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Tar: 'Sì a chiusura ricevitoria Lotto esposta ad influenze mafiose'

26 agosto 2020 - 07:46

Il Tar Calabria conferma interdittiva antimafia e revoca della licenza per una ricevitoria del Lotto la cui titolare ha rapporti di parentela con soggetti contigui ad associazioni mafiose.

Scritto da Redazione
Tar: 'Sì a chiusura ricevitoria Lotto esposta ad influenze mafiose'

Le censure sviluppate dalla ricorrente, che si prestano ad una valutazione unitaria essendo tra loro strettamente connesse, risultano insufficienti a sovvertire la pregnanza del quadro indiziario ricostruito dalla Prefettura di Reggio Calabria a carico dell’impresa individuale gestita dalla signora”.

Ad evidenziarlo sono i giudici del Tar Calabria, nella sentenza con cui rigettano il ricorso avanzato da un'esercente contro l'informazione antimafia, a carattere interdittivo, emessa nei suoi confronti che ha poi portato alla determina dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale si è disposta l'immediata sospensione della fornitura dei generi di monopolio e si è dato avvio al procedimento di revoca della licenza per la gestione della rivendita tabacchi e dell'annessa ricevitoria per il gioco del lotto.

 

Due sono le regole di giudizio alle quali il Collegio, uniformandosi alla costante e recente giurisprudenza invalsa in materia, intende richiamarsi, chiariscono ancora i giudici amministrativi nella sentenza.
La prima è che “l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste”. (cfr. Tar Reggio Calabria 3 giugno 2020 n. 412; Cons. Stato sez. III, 24 aprile 2020 n. 1651).
La seconda è che “quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose - l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del 'più probabile che non', che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto” (Cons. Stato sez. III, 13 aprile 2018 n. 2248).
“Dai dati istruttori acquisiti dalla Prefettura è pacifico che: la ricorrente è la moglie convivente di -Omissis- e ne ha rilevato l’attività di tabaccheria e del gioco del lotto nel 2014; costui in data 05.04.2106 è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere imputato nel c.d. processo -Omissis- per il delitto p. e p. dall’art. 416 c.p. aggravato ex art. 7 della Legge n. 203/1991 quale 'partecipe di un’articolata organizzazione finalizzata alla gestione illegale di scommesse e gioco del poker online mediante una rete capillare di raccolta parallela rispetto alle rete dei centri di scommesse autorizzati'; che il luogo in cui si sarebbe stato consumato il reato associativo, qualificato dall’aggravante del metodo mafioso, è stato individuato proprio nella rivendita di tabacchi ubicata a Reggio Calabria via -Omissis di cui lo stesso - Omissis - aveva il comodato e che oggi è passata in gestione alla ricorrente.
Ciò posto, sussistono, all’evidenza, tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere più probabile l’ipotesi che la ditta della ricorrente sia esposta al rischio di influenze mafiose che se non il contrario”.
 

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