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Tar Lazio: 'No revoca concessione Lotto, ricorrente in buona fede'

18 dicembre 2021 - 09:04

Il Tar accoglie ricorso del titolare di una ricevitoria che non aveva mai effettuato la raccolta del Lotto, non attivata per mancanza delle apparecchiature e per aver contratto il Covid.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'No revoca concessione Lotto, ricorrente in buona fede'

"Il provvedimento di revoca della concessione impugnato è illegittimo in quanto gli addebiti mossi al concessionario sono posti in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto nonché in contrasto con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa".

A sancirlo è il Tar Lazio, accogliendo il ricorso mosso dal titolare di una rivendita contro
l’atto di revoca della concessione per la raccolta del gioco del Lotto adottato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a giugno 2021.

Secondo quanto si legge nella sentenza, "Adm ha disposto la revoca della concessione in quanto il ricorrente, dopo aver sottoscritto il relativo contratto, non ha mai effettuato la raccolta del Lotto sino alla data di adozione del provvedimento. Nonostante il ricorrente avesse rappresentato all’Amministrazione in sede procedimentale le ragioni per le quali vi era stato un ritardo nell’attivazione della raccolta, Adm ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni addotte in quanto il ricorrente non aveva comunicato la sospensione della raccolta che doveva, pertanto, ritenersi non autorizzata.
In particolare, il ricorrente aveva dedotto che la mancata attivazione della raccolta a seguito della sottoscrizione del contratto era addebitabile, in parte, ai lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a ricevitoria (rallentati dall’insorgere dell’emergenza pandemica) che rendevano impossibile, come rappresentato anche dal concessionario, l’installazione delle apparecchiature di gioco e, in parte, alla situazione emergenziale generale e ai problemi di salute del ricorrente che a quasi ottant’anni ha contratto il Covid 19".

Per il Collegio il ricorso è fondato. "Le disposizioni di legge, i riferimenti contrattuali e la prassi citati dall’Amministrazione a supporto del provvedimento di revoca impugnato fanno riferimento all’ipotesi in cui un concessionario del lotto in attività interrompa o sospenda la raccolta per oltre 30 giorni senza informare l’Amministrazione. Tale comportamento sarebbe sanzionato con la revoca in quanto si tratterebbe di una interruzione del servizio non autorizzata che minerebbe il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione e il concessionario", ricordano i giudici amministrativi capitolini. "Invero, nella fattispecie non vi è stata una interruzione o sospensione non autorizzata della raccolta in quanto il ricorrente non ha mai avviato il servizio nonostante la sottoscrizione del contratto in ragione delle circostanze dedotte sia in sede procedimentale che in sede di giudizio.
Come dimostrato anche dalla relazione del concessionario, sino al 17 ottobre 2020 la ricevitoria del ricorrente non era in condizioni di operare la raccolta in ragione della mancata installazione delle apparecchiature di gioco dovuta ai ritardi nel completamento dei lavori di ristrutturazione e allestimento della ricevitoria. Nel suddetto contesto, la comunicazione all’Amministrazione della sospensione o interruzione della raccolta non avrebbe avuto alcun senso in quanto per poter essere sospesa o interrotta la raccolta deve essere prima attivata. L’Amministrazione stessa, d’altro canto, ben avrebbe potuto rilevare dai dati a sua disposizione che la suddetta ricevitoria non era attiva ed eventualmente dare un termine al ricorrente per attivare la raccolta prima di avviare il procedimento di revoca".
 

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