Dalla Legge di Stabilità 2016 lotta ai 'Totem' per il gioco online
Dopo la Legge Balduzzi che vietava i terminali di gioco online ma senza prevedere sanzioni, la Stabilità 2016 colma le lacune.
All'indomani dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016 e in attesa di un provvedimento organico di riordino dell’intero comparto giochi, è opportuno valutare ciò che di buono arriva dalla manovra finanziaria. E, in particolare, le misure previste per contrastare i cosiddetti ‘Totem’, ovvero, i terminali per il gioco online che hanno trovato nuova ‘vita’ in alcuni territori dopo le limitazioni imposte agli apparecchi da intrattenimento di Stato. Tali terminali sono oggetto di una specifica previsione nel testo della Legge di Stabilità, andando così a colmare un’evidente lacuna normativa contenuta nel Decreto Balduzzi del 2012, il quale, come noto, prevedeva una misura di contrasto all'installazione ed uso di tali apparecchiature, laddove veniva “vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”, salvo però introdurre alcun tipo di sanzione. La nuova Legge di Stabilità, invece, colma la lacuna andando a prevedere le sanzioni di natura amministrativa applicabili in caso di violazione del divieto e l'autorità amministrativa deputata all'accertamento della violazione.
COSA DICE LA STABILITA ’ - Il comma 923 della manovra finanziaria introduce una nuova sanzione amministrativa di 20mila euro in caso di violazione della norma che vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell’esercizio e al proprietario dell’apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web. Il comma 924 aggiunge all’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 il comma 1-bis, il quale prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente.
Viene, quindi, disciplinata e sanzionata per la prima volta anche l'offerta tramite totem dei giochi promozionali che possono essere definiti giochi che trasformano i punti vinti in un valore per l'acquisto di beni e servizi ovvero per l'intrattenimento tramite giochi disponibili sulla piattaforma . L'offerta dei giochi promozionali quale forma di commercio elettronico implica il richiamo alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (8/06/2000 n. 2000/31/Ce), con la conseguenza che è sufficiente l'autorizzazione dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio e non di quello in cui il servizio è offerto.