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Il nuovo mondo degli apparecchi di ‘diversa tipologia’, art. 110 Tulps conferma il principio di ‘diversificazione’ dell’offerta di gioco

04 febbraio 2013 - 11:47

“Il comparto degli apparecchi del gioco lecito non è fatto di soli congegni con premio in denaro, ed è quindi corretto che ci si preoccupi di disciplinare una ‘galassia’ di prodotti che annoverano storia, tecnologia, capacità di raccolta di gioco, idoneità a soddisfare una richiesta di intrattenimento decisamente alternativa rispetto alla sfida di sorte basata sulla ricerca di un premio in denaro”.

Scritto da Redazione

Secondo l’avvocato Michele Franzoso del Centro Studi As.tro. “tuttavia, sfugge alla logica (quantomeno a quella industriale), l’equiparazione tra “rispetto” per tali prodotti e la permanenza dell’”obbligo” di diversificazione dell’offerta di gioco presso tutti i punti vendita, con la sola eccezione dei locali ad ‘88 TULPS come primaria o esclusiva licenza’. Il principio, è bene ricordarlo, risale al 2003, al primo decreto sul contingentamento, nel quale si statuiva che l’offerta di gioco ‘non a premio’ trovava ragione nella necessità di evitare l’equiparazione tra gioco legale e gioco ‘per maggiorenni’. In buona sostanza, si prendeva atto che il bar è frequentabile anche da minori e a costoro si ‘doveva’ dare un prodotto legale di gioco ‘accessibile’”.

LA TERZA RIFORMA - Franzoso evidenzia come “il nuovo articolo 110 TULPS prende atto di alcune lacune della precedente disciplina sugli apparecchi di tipologia diversa rispetto ai ‘comma sei’, proponendosi di colmarle, attraverso la ‘terza’ riforma legislativa in materia. Per la terza volta, infatti, dopo i precedenti tentativi del 2003 e del 2005, si cerca di trovare un sistema per non ostacolare la produzione e la distribuzione di apparecchi e congegni per ‘il divertimento vero’, sperando di evitare che in essi non venga occultato un sistema o una prassi di esercizio che li renda ‘surrettiziamente a premio’. È bene ricordare, infatti:

-          che l’appetibilità intrinseca di tale ‘oggetti’ da gioco per gli operatori dell’illegalità, risiede nella loro estraneità al sistema della connessione telematica e del PREU;

-          che sino ad ora il comparto dei gestori ha evidenziato l’oggettiva ‘anti-economicità’ della gestione di ‘apparecchi di diversa tipologia’, dalla obbligatoria installazione, ma dall’irrisorio riscontro di gradevolezza da parte dell’utenza;

-          che sicuramente, di contro, esistono location stile FAC (Family center of amusement), in cui ticket redemption, ruspe, gru, piste, videogiochi, costituiscono una attrattiva seria e di elevata professionalità”

LA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLO - Il nuovo articolo 110 TULPS, quindi, “apre a questo mondo, ma resta pur sempre ‘chiuso’ nella sua ratio, che il comma sette – ter conferma ‘con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma sette e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un’effettiva diversificazione del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14 – bis comma 5, del d.p.r. 640/ 1972 e successive modificazioni’”.

Per aprile – maggio, quindi (salvo gli effetti dello stand still), l’industria del divertimento potrà ripartire su basi diverse, e soprattutto potrà annoverare le ticket redemption, ed in generale ‘i meccanici’ come strumenti di gioco autorizzati espressamente, e specificamente disciplinati.

“I nuovi comma sette, lettera c-bis e c-ter, annoverano tra gli apparecchi del gioco lecito, anche

-          ‘quelli meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a e c, attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita’,

-          ‘quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo’.

IL NUOVO COMMA 7 - A tale disposizione di affianca il nuovo comma sette – quater che dispone ‘gli apparecchi di cui al comma sette non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al d.p.r. 430/ 2001; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore, ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7 ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di premi (n.d.a. non si ripete la dizione premi modesti) non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di vendita’”.

Secondo Franzono sono “tutti da decifrare, invece, gli impatti della normativa transitoria sui videogiochi e sui meccanici già in esercizio. La modifica delle specifiche tecniche, infatti, non garantisce che essi si ‘ritroveranno’ conformi anche alle future disposizioni, ovvero ‘riconoscibili’ dal nuovo sistema ‘amministrativo’. L’auspicio è che si possa evitare, per i gestori che hanno in carico centinaia di freccette, e centinaia di videogiochi ‘nulla ostati’, e che hanno affrontato questo investimento solo per adempiere all’obbligo di diversificazione dell’offerta, la terribile beffa di dover ‘sostituire’ anche questi congegni, divenuti obsoleti alla luce delle nuove specifiche tecniche”.

“Il mercato del divertimento – conclude - va salvaguardato ma sicuramente non è tutelabile imponendone la commistione con l’offerta di gioco a premio, alla quale vanno imposte tutte le più rigorose regole amministrative, senza ingerenze commerciali di fonte istituzionale”.

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