‘Cessazione attività danneggia società’: Tar Campania accoglie istanza di un bowling
Da anni, sulle pagine di questa testata, ci occupiamo dei ricorsi ai tribunali amministrativi presentati dagli operatori del gioco, molto spesso inerenti provvedimenti degli Enti locali riguardanti l'applicazione delle leggi regionali in materia o la violazione dei limiti orari delle attività.
Il caso di cui ci occupiamo oggi esula da tutto questo.
Al centro c'è un'ordinanza del Tar Campania relativa al ricorso presentato dalla società titolare di un bowling contro il Comune di Salerno e il Consorzio per l’area per lo sviluppo industriale di Salerno, per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari urgenti di una serie di provvedimenti emessi a dicembre 2025.
In particolare, il responsabile del settore Sportello unico attività produttive e mercati del Comune di Salerno ha disposto la “cessazione ad horas” (quindi pressoché immediata) della attività di sala giochi pubblica e dell'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, l'avvio del procedimento di chiusura , la sospensione del procedimento di permesso di costruire in sanatoria della società ricorrente ai sensi del Testo unico dell'edilizia (nel dettaglio secondo l'articolo 36 Dpr 380/2001) nonché la declaratoria di irricevibilità della Scia ( Segnalazione certificata di inizio attività, che consente al titolare di eseguire le opere di trasformazione edilizia, Ndr) in sanatoria.
Secondo i giudici amministrativi campani, “anche alla luce della complessità delle questioni da esaminare, in un corretto bilanciamento degli interessi in gioco”, può “trovare accoglimento l’istanza di tutela cautelare interinale stante la sussistenza e gravità del periculum in mora, per l’irreversibilità degli effetti connessi alla comminata cessazione dell’attività imprenditoriale in danno della società ricorrente”.
Il Collegio considera che la società ricorrente “ha riferito che successivamente alla notifica del ricorso, sono state acquisite le valutazioni dell’Arpac – Agenzia regionale protezione ambientale della Campania circa la compatibilità dell’attività svolta con i limiti di legge a tutela della salute ed il parere di compatibilità elettromagnetica per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da industriale/produttivo a terziario/commerciale”.
Quindi, considerata la pendenza dei procedimenti di regolarizzazione avviati a novembre 2025 “con istanza di permesso di costruire in sanatoria (comprensiva del cambio di destinazione d’uso) e con la domanda di nulla-osta all’insediamento inoltrata al Consorzio Asi”, i giudici amministrativi accolgono l’istanza cautelare, sospende le ordinanze del Comune e fissa l’udienza pubblica per l’esame del merito del ricorso al 3 novembre 2026.