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Parchi divertimento, Breton (Commissione Ue): 'Vendita biglietti, si applica principio del Paese d'origine'

26 gennaio 2024 - 11:03

Il commissario dell'Unione europea per il Mercato interno, Breton, risponde a interrogazione dell'eurodeputato Benifei (S&D) sulla 'parità di condizioni per i parchi divertimento italiani sul mercato europeo'.

Scritto da Redazione
Nella foto: Thierry Breton, commissario dell'Unione europea per il Mercato interno © European parliament

Nella foto: Thierry Breton, commissario dell'Unione europea per il Mercato interno © European parliament

“Gli obblighi in materia di vendita di biglietti per servizi di intrattenimento introdotti dalla L. 232/16 come ulteriormente modificata dalla L. 145/18 riguardano sia la fornitura del sottostante servizio di intrattenimento (quale l'obbligo di nominatività di eventuali biglietti per eventi superiori ad una certa soglia) nonché altri servizi connessi, tra cui la vendita e rivendita online di tali biglietti, in un'ottica di prevenzione dell'evasione fiscale ma anche di tutela dei consumatori.
In tale contesto, la Commissione rileva che la maggior parte di tali norme tecniche mira a garantire che i servizi di vendita e rivendita online rispettino l'obbligo di imporre il sigillo fiscale nell'ambito di un sistema di emissione di biglietti nominativi per determinare l'imposta dovuta”.

 

A dirlo è Thierry Breton, il commissario dell'Unione europea per il Mercato interno, in risposta all'interrogazione con richiesta di risposta scritta proposta dall'eurodeputato Brando Benifei (Alleanza progressista di socialisti e democratici) sulla “Parità di condizioni per i parchi divertimento italiani sul mercato europeo”.

“Per quanto riguarda gli altri requisiti relativi ai servizi della società dell'informazione non connessi al settore fiscale, la Commissione rileva che il principio del Paese d'origine stabilito all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE si applica alla fornitura transfrontaliera di servizi di biglietteria online in Italia da prestatori stabiliti in altri Stati membri”, prosegue Breton.
L’applicazione di tali requisiti italiani a tali fornitori transfrontalieri, pertanto, sarebbe in contrasto con tale direttiva, a meno che non venga chiesta una deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, per le misure adottate nei confronti di un determinato servizio transfrontaliero della società dell’informazione .
Al riguardo la Corte di giustizia ha recentemente chiarito che tale deroga non può applicarsi a misure generali ed astratte rivolte ad una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritti in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi fornitore di quella categoria di servizi”.

 

Riportiamo, per completezza d'informazione, il testo integrale dell'interrogazione di Benifei.

“In Italia i parchi acquatici e tematici emettono 20 milioni di biglietti all'anno attraverso sistemi di biglietteria automatizzata, in linea con il Dm 13/7/2000.
Le norme attuative prevedono che il software e l'intero processo di vendita tramite portali online debbano essere sottoposti a procedura di idoneità dell'Agenzia delle entrate, con un limite massimo di vendita di 10 biglietti per cliente.
I grandi portali internazionali sono soggetti solo al complesso controllo di idoneità italiano, diverso da tutti gli altri sistemi europei, e a vincoli che limitano rigorosamente le vendite a un pubblico formato da famiglie e gruppi.
È quindi impossibile per i parchi divertimento italiani, a differenza dei concorrenti europei, interagire con le piattaforme internazionali, vendendo in tempo reale e con prezzi dinamici, e competere ad armi pari con i colleghi europei, con un notevole danno economico.
In considerazione di quanto precede: Tenuto conto che la complessità delle norme sta ostacolando la capacità dei parchi di divertimento italiani di competere sul mercato europeo, ritiene la Commissione opportuno sottolineare che lo Stato italiano sta regolamentando eccessivamente la biglietteria automatizzata?
Sarebbe favorevole all'eliminazione delle barriere normative che impediscono di collegare, senza ulteriore approvazione, un sistema di marketing e vendita internazionale online alle piattaforme già approvate dalla legislazione italiana?”.

 

 

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