Tar Sicilia: ‘Legge regionale sul gioco non si applica ai tavoli da biliardo’

Accogliendo il ricorso di una società, il Tar rimarca che il distanziometro previsto dalla legge regionale della Sicilia non si applica ai locali con giochi senza vincita in denaro.
Scritto da Fm

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Il distanziometro introdotto dalla normativa della Sicilia per il contrasto al gioco patologico non può essere applicato anche ai tavoli da biliardo.

Tale principio è al centro della sentenza del Tar Sicilia che ha accolto il ricorso di una società contro il diniego opposto dalla Questura di Messina al rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del Tulps per l’esercizio di un’attività di sala pubblica per giochi leciti, con l’installazione di quattro tavoli da biliardo. Un “no” motivato dalla violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili imposte dalla legge regionale del 21 ottobre 2020, n. 24 “in quanto i locali risultavano ubicati a 123 metri da una chiesa e a 417 metri da una scuola primaria”, recita il dispositivo.

I giudici amministrativi siculi rimarcano che “La norma, finalizzata a prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, circoscrive il proprio perimetro ai locali in cui l’attività di gioco con vincita in denaro è prevalente. La tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui la norma si applicherebbe anche a locali senza giochi con vincita in denaro, si pone in contrasto con il tenore letterale della disposizione”.

Nella sentenza inoltre si precisa: “L’istanza della società ricorrente riguarda infatti l’installazione di soli quattro biliardi, apparecchi che rientrano nella categoria dei giochi di abilità senza distribuzione di premi in denaro, disciplinati dall’art. 110, comma 7, lett. c-ter) del Tulps, e che sono espressamente esentati da specifici regimi autorizzativi e di controllo proprio perché privi dell’elemento aleatorio e della vincita in denaro che caratterizzano il gioco d’azzardo.

Al riguardo, nemmeno le argomentazioni difensive dell’Amministrazione circa l’elenco cd. Amee (apparecchi meccanici ed elettromeccanici esentati) colgono nel segno; se è pur vero, infatti, che l’elenco Amee, di cui all’art. 110, comma 7.1 del Tulps, è funzionale alla esclusione delle verifiche di conformità o al rilascio di titoli autorizzatori di cui all’art. 38, commi 3 e 4, della legge 388/2000, comunque, dall’inclusione dei biliardi in tale elenco (istituito con determinazione del Direttore Adm n. 314538/RU del 5 luglio 2022) in quanto apparecchi rientranti fra quelli, di cui all’art. 110, comma 7, lettere c-bis) e c-ter) del Tulps, '…basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica…', l’Amministrazione avrebbe dovuto trarre un consistente indizio di erroneità dell’interpretazione che aveva dato della norma regionale. Né l’Amministrazione ha fatto riferimento, nel provvedimento impugnato o nelle proprie difese, alla presenza, nel locale, di apparecchiature diverse, tali da poter far ritenere che vi sia una prevalenza di attività di gioco con vincita in denaro praticato mediante altri fra gli apparecchi descritti dai commi 6 e 7 dell’art. 110, apparendo invece, a tenore degli atti e difese dell’Amministrazione resistente, esclusa una simile tesi”.

Quindi il Tar Sicilia accoglie la domanda di annullamento del provvedimento della Questura di Messina, evidenziando come sia fondato e di per sé “idoneo a determinare l’annullamento dell’atto impugnato” il motivo di ricorso con cui “si lamenta l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto”.

I giudici invece hanno respinto la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente.