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Divieto pubblicità gioco: Agcom-Google Ireland, merito al CdS a maggio

22 gennaio 2024 - 11:04

Il Consiglio di Stato accoglie l'istanza cautelare proposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contro la sentenza del Tar Lazio favorevole a Google Ireland nella causa relativa alla violazione del divieto di pubblicità al gioco.

Scritto da Fm
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Prosegue al Consiglio di Stato il contenzioso che vede protagonista Google Ireland Limited e il suo ricorso contro la sanzione da 750mila euro inflitta dall'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  per la presunta violazione del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità.

Dopo la sentenza con cui lo scorso settembre il Tar Lazio ha accolto il ricorso della società titolare del servizio Google Ads (servizio di indicizzazione e promozione di siti web), sottolineando che “va riconosciuta, anche nel caso di infrazione al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, l’esenzione da responsabilità degli hosting provider, quando questi si limitino alla messa a disposizione di uno spazio virtuale su cui gli utenti possono caricare i propri contenuti (ex art. 1, co. 5, lett. d) della Direttiva E-Commerce), non abbiano compartecipato effettivamente alla realizzazione dell’illecito e abbiano adottato tutti gli accorgimenti per rimuoverne con celerità le conseguenze pregiudizievoli all’interesse tutelato”, è infatti arrivato l'appello a Palazzo Spada dell'Agcom per la riforma di tale sentenza.

 

I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto l'istanza cautelare proposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito nella data del 23 maggio 2024.

 

Il Collegio infatti ritiene “che le esigenze prospettate dell’appellante siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, Cpa, e che in tale sede dovranno valutarsi le plurime e complesse questioni sottese al giudizio le quali giustificano, altresì, la compensazione integrale tra le parti delle spese della presente fase cautelare”.

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