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Adm: nuovi criteri di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

10 giugno 2025 - 12:16

Adm pubblica i nuovi criteri di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali attraverso una determina firmata dal direttore Roberto Alesse.

Scritto da Redazione
© Agenzia delle dogane e dei monopoli - Sito ufficiale

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L’Agenzia delle dogane e monopoli individua attraverso una determina firmata dal direttore Roberto Alesse, i criteri di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali che già sono stati oggetto di confronto sindacale. Ecco il testo integrale.

ARTICOLO 1 

Principi generali 

1. Il presente provvedimento individua: 

a) i criteri e le procedure per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dell’articolo 45 del CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, e della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia; 

b) i criteri e le modalità per la rotazione dei/delle dirigenti di prima e di seconda fascia, in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni recate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC e dal PIAO di questa Agenzia.

2. Tutti/e i/le dirigenti inseriti nel ruolo dell’Agenzia hanno diritto a un incarico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, in conformità ai criteri generali indicati nel successivo articolo 2 e a quanto previsto dall’articolo 19 del d. lgs. 165/2001, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione e allocazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire. In particolare, nel conferimento degli incarichi si attribuisce centralità alla valorizzazione delle capacità professionali dei/delle dirigenti nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse e dell’incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

4. All’atto del conferimento dell’incarico ai/alle dirigenti sono resi noti gli obiettivi e i risultati da conseguire in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

ARTICOLO 2 

Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale 

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico dirigenziale di livello generale e non generale, l’Agenzia, in considerazione delle proprie esigenze istituzionali e funzionali e in relazione alla necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, tiene conto dei seguenti elementi: 

a) complessità della struttura interessata desumibile dai parametri di maggiore variabilità nel breve periodo (quali, ad esempio, le competenze istituzionali, i livelli di operatività richiesti, il personale in servizio, le peculiari caratteristiche della struttura e del contesto operativo di riferimento), nonché dalla relativa pesatura; 

b) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire; 

c) attitudini e capacità professionali dei/delle dirigenti, come desumibili da titoli di studio, percorsi formativi ed esperienze lavorative rilevati dal curriculum vitae e da altra documentazione acquisita agli atti; 

d) specifiche competenze gestionali e organizzative acquisite; 

e) risultati conseguiti nell’amministrazione di appartenenza e relative valutazioni annuali come formalizzate, in via definitiva o provvisoria, in base ai sistemi in uso presso l’Agenzia; 

f) esperienze di direzione concretamente conseguite, ivi incluse quelle eventualmente maturate all’estero, presso il settore pubblico o privato, purché attinenti all’incarico da conferire. 

2. I descritti criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale sono applicati nel rispetto delle condizioni di parità e di pari opportunità. 

3. Al fine di garantire il diritto all’incarico e la celerità delle procedure, il conferimento di incarichi dirigenziali ai/alle dirigenti di nuova nomina vincitori di procedure concorsuali ovvero ai/alle dirigenti acquisiti per mobilità, nonché ai/alle dirigenti che tornino in servizio presso l’Agenzia a seguito della cessazione della posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o istituti analoghi, avviene senza necessità di partecipazione ad apposita procedura di interpello, anche laddove risultino pendenti i termini di un’eventuale procedura già avviata. Il conferimento dell’incarico viene effettuato sulla base dei criteri di cui al comma 1, per quanto compatibili, e delle esigenze funzionali dell’Agenzia per la copertura delle posizioni rimaste vacanti a seguito di precedenti interpelli rivolti ai/alle dirigenti di ruolo dell’Agenzia.

4. Per il conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si tiene conto dell’esperienza professionale maturata nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, della relativa valutazione e delle altre esperienze di direzione acquisite, purché inerenti all’oggetto dell’incarico da conferire, fermo restando il rispetto della procedura di cui all’articolo 3. 

5. Per il conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si tiene conto delle condizioni e delle prescrizioni recate dalla medesima disposizione, fermo restando il rispetto della procedura di cui all’articolo 3.

ARTICOLO 3  Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale 

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale l’Agenzia rispetta la seguente procedura: 

a) pubblicità delle posizioni dirigenziali disponibili. La Direzione deputata alla gestione del personale rende conoscibili – di norma con cadenza semestrale, ovvero nei mesi di gennaio e luglio – il numero e la tipologia di posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale che si rendono disponibili o che lo diventeranno nel breve termine, mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul sito istituzionale dell’Agenzia. Nell’ambito di detti avvisi sarà data evidenza alle posizioni dirigenziali interessate dall’applicazione dell’istituto della rotazione nel periodo di riferimento; 

b) acquisizione delle disponibilità. La Direzione deputata alla gestione del personale acquisisce le manifestazioni di disponibilità dei/delle dirigenti interessati/e, che dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, complete dell’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti nell’ultimo biennio;

c) valutazione delle disponibilità. La valutazione delle disponibilità è condotta in conformità a quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 2 della presente determinazione, allo scopo di apprezzare attitudini, capacità professionali e specifiche competenze gestionali e organizzative possedute, nonché i risultati conseguiti e le esperienze maturate dal singolo candidato in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata dalla procedura. Qualora dall’esame delle domande presentate dovessero emergere più profili idonei o si ritenesse necessaria una più puntuale verifica delle attitudini, delle esperienze e delle capacità professionali dei candidati, potrà essere effettuato un colloquio valutativo.

2. Le attività di valutazione descritte alla lettera c) del comma 1 sono condotte nel rispetto dei principi di buon andamento delle strutture e di economicità dell'azione amministrativa. In ragione di tali principi, l’Agenzia: 

a) procede in via prioritaria a gestire le attività istruttorie utili a definire la posizione dei/delle dirigenti di prima e di seconda fascia interessati da rotazione o i cui incarichi siano comunque prossimi alla scadenza così come le attività istruttorie utili alla copertura di posizioni dirigenziali con riguardo alle quali si registrino criticità operative o gestionali; 

b) al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e il conseguimento degli obiettivi connessi agli incarichi dirigenziali, non procede all’attribuzione di un diverso incarico ai/alle dirigenti prima che siano decorsi almeno ventiquattro mesi dall’inizio dell’incarico in essere. Le manifestazioni di disponibilità eventualmente pervenute dai/dalle dirigenti in questione non sono oggetto di valutazione, se non corredate da un motivato nulla osta preventivo della Direzione del personale, sentita anche la Direzione di vertice sovraordinata ai/alle dirigenti interessati/e. In tal caso, la candidatura può essere ammessa alla successiva valutazione. Il vincolo dei ventiquattro mesi di permanenza nell’incarico non si estende ai dirigenti di seconda fascia che partecipano a procedure di interpello per il conferimento di incarichi di livello generale.

c) si riserva di valutare l'ipotesi di attribuire una o più posizioni ai/alle dirigenti che non abbiano partecipato alla procedura di interpello laddove non vi siano manifestazioni di disponibilità prodotte dai/dalle dirigenti dell’Agenzia o laddove, nell’ambito delle candidature pervenute, non sia stata individuata una professionalità idonea ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 

3. Gli incarichi sono di norma rinnovabili, fatta salva l’applicazione delle misure di rotazione previste dal PIAO dell’Agenzia e dall’articolo 6 della presente determinazione direttoriale. Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n.165 del 2001, l’incarico dirigenziale non può essere rinnovato al dirigente cui sia imputabile il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, ovvero l’inosservanza delle direttive impartite, accertati attraverso il sistema di valutazione della performance, con le garanzie previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

4. Per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, la valutazione delle candidature pervenute ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è successiva ed eventuale. Resta ferma la possibilità di avviare, per ragioni di speditezza amministrativa e di celerità, un’unica procedura di interpello rivolta ai/alle dirigenti di ruolo dell’amministrazione e ai soggetti di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. In ossequio al disposto dell’articolo 45, comma 1, del CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, che prevede il diritto all’incarico per i/le dirigenti di ruolo dell’Agenzia, al fine del conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale viene in ogni caso data priorità alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità prodotte dai/dalle dirigenti di prima fascia di questa Agenzia che risultino al momento della partecipazione alla procedura di interpello privi di incarico. 

6. All'esito delle attività di valutazione, la Direzione deputata alla gestione del personale sottopone le proprie osservazioni e proposte al Direttore dell'Agenzia che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), dello Statuto, conferisce gli incarichi dirigenziali. Per gli incarichi dirigenziali di livello generale, il conferimento avviene previa valutazione del Comitato di gestione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. d, dello Statuto. 

7. L’Agenzia dà notizia delle scelte effettuate ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale aggiornando il proprio sito istituzionale. 

8. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale si provvede con determinazione direttoriale. Alla formalizzazione di detta determinazione di conferimento e al rinnovo delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, ivi inclusa quella di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, segue la stipula di un contratto individuale con il quale viene definito il trattamento economico correlato all'incarico. 

9. Nelle more dell’individuazione del soggetto cui affidare un incarico dirigenziale, l’Agenzia può garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché la corretta operatività delle strutture di volta in volta interessate, disponendo la proroga o l’affidamento ad interim del relativo incarico dirigenziale. 

10. I provvedimenti di avvio delle procedure di cui al presente articolo potranno essere revocati fino al termine delle stesse per sopraggiunti motivi organizzativi e gestionali.

ARTICOLO 4

Conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale ad interim

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale ad interim, l’Agenzia si attiene a quanto disposto dal Regolamento di amministrazione per le ipotesi di assenza dei/delle dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché ai criteri di cui all’articolo 2 e alla procedura descritta nell’articolo 3, salvo che eccezionali esigenze organizzative e/o funzionali non suggeriscano di derogare, in tutto o in parte, alle richiamate disposizioni. 

2. Il conferimento di un incarico dirigenziale ad interim avviene, in ogni caso, nelle more dell’attribuzione del corrispondente incarico in titolarità, secondo le disposizioni della presente determinazione, e deve essere debitamente motivato. 

3. La Direzione del personale, anche attraverso un’adeguata programmazione delle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali, limita il ricorso agli incarichi ad interim ai casi strettamente necessari ad assicurare la corretta operatività delle strutture e la continuità dell’azione amministrativa.

ARTICOLO 5

Mutamento e revoca di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale

1. Fermi restando i criteri di cui all’articolo 2 e la procedura di cui all’articolo 3, l’Agenzia, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione delle proprie risorse e delle proprie strutture, può revocare anticipatamente l’incarico rispetto alla scadenza nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, per motivate ragioni organizzative e gestionali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché in tutte le altre ipotesi previste dalla legge. 

2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla naturale scadenza dell’incarico, l’Agenzia può, pur in assenza di una valutazione negativa, conferire ai/alle dirigenti un altro incarico, anche di valore economico inferiore e/o diverso da quello richiesto dai/dalle stessi dirigenti. 

3. L’Agenzia, di norma, non revoca l’incarico prima della scadenza originariamente prevista nei casi in cui intervengano modifiche organizzative che comportino, per la struttura cui l’incarico dirigenziale afferisce, variazioni non significative delle competenze e/o dell’ambito territoriale di competenza, ovvero il solo cambiamento della denominazione della struttura stessa. 

4. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca di incarichi dirigenziali in corso, ai/alle dirigenti sia conferito un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, trova applicazione la clausola di salvaguardia economica di cui all’articolo 54 del CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020. 

ARTICOLO 6

Rotazione relativa alle posizioni dirigenziali di livello generale e non generale

1. Nel conferire incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, l’Agenzia si attiene ai generali principi di integrità e di trasparenza e osserva i criteri di rotazione di seguito descritti, in conformità a quanto previsto dal proprio vigente PIAO. 

2. Per i/le dirigenti cui è affidata la responsabilità delle strutture di livello non generale indicate nell’allegata tabella (colonna di sinistra), nell’ambito delle quali sono gestiti processi connotati da valori di rischio alto, è previsto l’avvicendamento compiuti 5 anni continuativi nel medesimo incarico, al termine della naturale scadenza del contratto dirigenziale in essere. 

3. Per i/le dirigenti responsabili di Direzioni territoriali, sovraordinate a strutture di cui al comma 2, è previsto l’avvicendamento compiuti 6 anni continuativi nel medesimo incarico, al termine della naturale scadenza del contratto dirigenziale in essere. 

4. Per i/le dirigenti responsabili di strutture centrali di livello generale sovraordinate a strutture di cui al comma 2 (strutture di vertice indicate nella colonna di destra della allegata tabella), è previsto l’avvicendamento compiuti 8 anni continuativi nel medesimo incarico, al termine della naturale scadenza del contratto dirigenziale in essere. 

5. Per i/le restanti dirigenti (di strutture sia di livello generale sia di livello non generale), è previsto l’avvicendamento compiuti 9 anni continuativi nel medesimo incarico, al termine della naturale scadenza del contratto dirigenziale in essere. 

6. Il meccanismo di salvaguardia dei contratti in essere previsto nell’ambito dei suddetti criteri non può comunque consentire l’attribuzione di incarichi dirigenziali la cui scadenza contrattuale porti a superare i sopra indicati limiti di permanenza presso la medesima struttura di oltre due anni. 

7. Ai fini del calcolo dei termini indicati ai commi precedenti si considerano anche tutti i periodi in cui lo stesso soggetto, in maniera discontinua e con intervalli di interruzione inferiori ai tre anni, abbia svolto funzioni dirigenziali, a qualunque titolo conferite, presso la medesima struttura. 

8. Ai/Alle dirigenti che abbiano raggiunto i limiti previsti nel presente articolo, non potrà essere nuovamente affidata la conduzione delle medesime attività e/o della medesima struttura, prima che siano trascorsi tre anni. 

9. I medesimi criteri di rotazione si applicano anche a tutti/e coloro che, a qualsiasi titolo, siano incaricati/e di funzioni dirigenziali.

10. In deroga ai criteri sopra indicati, al ricorrere di particolari accadimenti e/o esigenze di carattere organizzativo è possibile disporre motivatamente la proroga/il rinnovo di incarichi dirigenziali prossimi alla scadenza. Eventuali deroghe di carattere eccezionale e temporaneo potranno ritenersi ammissibili purché le stesse risultino adeguatamente motivate dalla presenza di vincoli di carattere oggettivo o dal ricorrere di esigenze di carattere eccezionale.

Potete leggere il testo integrale cliccando qui.

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