skin

Apparecchi comma 7, Sts ricorda ai tabaccai le scadenze Isi e Iva 2023

02 marzo 2023 - 12:07

Per tutti coloro che hanno installato all’interno della tabaccheria apparecchi senza vincita in denaro (i comma 7), il Sindacato totoricevitori sportivi ricorda la scadenza del pagamento annuale di Isi e Iva.

Scritto da Redazione
 © Kyrie Kim / Unsplash

© Kyrie Kim / Unsplash

Si avvicina la scadenza per il pagamento annuale dell’Isi e dell’Iva. Il Sindacato totoricevitori sportivi, con una nota, lo ricorda a tutti coloro che hanno installato all’interno della tabaccheria apparecchi senza vincita in denaro (i cosiddetti Comma 7).

Come sempre, gli importi da pagare dipendono dalla tipologia dell’apparecchio. “Vista l’estrema varietà di apparecchi ludici presenti nel mercato, sarà necessario far riferimento alle specifiche del nulla osta della macchina (laddove previsto) o della scheda tecnica fornita dal produttore/gestore/venditore (laddove non previsto, in quanto inserito nell’elenco Amee)”, ricorda Sts.

Lato tributario, per ogni tipologia di apparecchi l'Agenzia dogane e monopoli ha disposto la seguente regolamentazione. “Scadenza versamenti: per apparecchi installati antecedentemente al 1° marzo, pagamento annuale Isi e Iva entro il 16 marzo; per apparecchi installati dal 1° marzo, pagamento Isi e Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di installazione (per la frazione di anno residua)”.

Quanto alla determinazione dell’importo da versare, Sts sottolinea che “ai fini Isi si applica l’aliquota d’imposta dell’8 percento su una base imponibile individuata a seconda dell’apparecchio: per apparecchi art.110, comma 7, lett. a) e lett. c) base imponibile forfetaria 1.800 euro; per tutti gli altri apparecchi (apparecchi art.110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), inseriti o meno nell’elenco Amee base imponibile prevista nella tabella. L’Iva per tutti gli apparecchi è calcolata sulla medesima base imponibile forfetaria Isi, nella misura del 22 percento, a cui si applica la detrazione del 50 percento. Ricordiamo, infine, che il pagamento compete al gestore/proprietario oppure al tabaccaio qualora sia lui il proprietario”.

Altri articoli su

Articoli correlati