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CdS: 'Discoteche non sono locali di gioco, nessun vincolo da distanziometro'

18 ottobre 2023 - 15:48

Secondo il Consiglio di Stato il 'distanziometro' introdotto dal Consiglio dell’Unione Valdera (Pi) comprende solo le attività di gioco, il Comune quindi non può vietare l'apertura di discoteche vicino a una sala giochi.

Scritto da Dd
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Il regolamento per l’esercizio del gioco lecito in materia di distanze rivolge il "divieto distanziale alle sole sale giochi rispetto ai luoghi sensibili, ma non anche  di questi ultimi rispetto alle prime".

A dirlo è una sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), al quale si è rivolta un'imprenditrice toscana che si era vista negare dall'Unione Valdera (un gruppo di comuni in provincia di Pisa) la possibilità di aprire una discoteca in quanto il locale da ballo (inserito nella lista dei luoghi sensibili) si sarebbe venuto a trovare a meno di 500 metri da un locale di gioco.

Come si legge nella sentenza l'imprenditrice ricorrente (che chiedeva la riforma di una precedente sentenza del Tar Toscana), "in primo luogo deduceva che il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito approvato dall’Unione dei Comuni, su cui era basato il provvedimento di rigetto, non sarebbe stato applicabile alle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento di cui agli artt. 69 e 80 Tulps, bensì soltanto alle 'attività imprenditoriali connesse all’intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro'". Nello stesso regolamento, infatti sarebbero "espressamente escluse dal suo campo di applicazione 'le forme di intrattenimento […] in cui è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di gioco lecito', attività corrispondenti a quella di pubblico spettacolo di cui agli artt. 69 e 80 Tulps, alla quale dovrebbe essere ricondotta la nozione comune di 'discoteca', 'dancing' o 'sala da ballo'.

Sotto altro profilo, quindi, la ricorrente deduceva che l’Unione Valdera avrebbe erroneamente applicato il medesimo Regolamento per l’esercizio del gioco lecito (riferibile ad apertura, trasferimento, sub ingresso delle sale gioco, ex art. 5, comma 1, lett. “a” Regolamento) all’istanza della società ricorrente volta, di converso, all’apertura di una discoteca.

In particolare, secondo la tesi della ricorrente, il Regolamento avrebbe vietato solo l’apertura di “centri di scommesse” o “spazi per il gioco lecito” a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, ma non anche che quest’ultimi debbano corrispettivamente mantenere una distanza non inferiore a 500 metri dai “centri di scommesse” e dagli “spazi per il gioco lecito”.

Di fatto, poi, l'amministrazione dei comuni avrebbe applicato a una discoteca un regolamento pensato per altre attività produttive.

Il CdS evidenzia anche una "previsione che determina una grave ed insuperabile limitazione al principio generale (avente copertura costituzionale ed eurounitaria) della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, per tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma."

Motivi che hanno portato Palazzo Spada ad accogliere il ricordo dell'imprenditrice, dando così via libera all'apertura della discoteca.

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