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CdS: 'Distanziometro e gioco in Valle d'Aosta, legittimo il criterio della linea d'aria'

08 agosto 2024 - 18:30

Il Consiglio di Stato ritiene legittimo che in Valle d'Aosta il distanziometro per i giochi si misuri in linea d'aria.

Scritto da Mc
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La "linea d'aria", anche se più penalizzante del "percorso pedonale più breve" è legittimo, come nuovo criterio adottato in Valle d'Aosta per misurare il distanziometro di una sala giochi dai luoghi sensibili. Questa, in sintesi, la motivazione che ha spinto il Consiglio di Stato a respingere il ricorso che era stato presentato da una sala giochi di Quart contro la sentenza del Tar Aosta che, di fatto, aveva dato ragione alla Questura di Aosta, al momento di revocarle la licenza a causa del rispetto delle distanze minime previste dalla legge regionale tra la sala giochi e i luoghi considerati “sensibili”, come istituzioni educative e sanitarie. 

Nel 2018 la legge regionale era cambiata e al posto del percorso pedonale più breve era stato introdotta la linea d'aria, come criterio per misurare il distanziometro. 
Secondo i giudici del CdS innanzitutto “la disciplina in oggetto non esorbita dai confini, alquanto ampi, della discrezionalità che compete al legislatore regionale in un contesto particolarmente delicato in cui è in gioco la tutela della salute.” ed è vero che il riferimento alla “linea d’aria” in luogo del “percorso pedonale” determina “un inasprimento della disciplina, ma pur sempre nel rispetto delle anzidette esigenze di tutela che la Corte ... ha ripetutamente sottolineato essere di particolare spessore e di cui pertanto va ravvisata la piena compatibilità”.

Inoltre, “i riflessi assuntivamente esiziali sulla complessiva dislocazione delle sale gioco sul territorio regionale non trovano alcun preciso riscontro negli atti di causa e non decampano da una mera ricostruzione ipotetica dei riflessi applicativi della nuova disciplina, fermo restando che non emergono precisi ed insuperabili ostacoli a che l’attività” della sala giochi “sia materialmente trasferita oltre il limite previsto dei 500 mt.
Va poi evidenziato, come ha fatto il giudice di prime cure, che il legislatore ha concesso un lasso temporale significativo, pari a sei mesi, per la riallocazione delle attività già in essere al fine di soddisfare la tangibile esigenza di dare continuità alle attività già in essere nel rispetto di criteri di equità e proporzionalità”.

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