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Cds: ‘Cinema luogo sensibile per sala gioco, nessun eccesso di potere’

01 settembre 2023 - 12:55

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di un operatore di gioco contro una sentenza del Tar Emilia Romagna che aveva negato effetto espulsivo del regolamento di Ravenna.

Scritto da Cc
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Fondamentale “é la circostanza che in questi luoghi si verifichino, per lungo tempo o a più riprese, aggregazioni o concentrazioni di soggetti particolarmente esposti al rischio della ludopatia, meritevoli della massima protezione secondo un principio di massima cautela da applicarsi in questa materia. Non va del resto sottaciuto, in ossequio alla consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, che le misure volte alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito (c.d. ludopatia o Gap - gioco d’azzardo patologico) come quella in questione – consistente nella imposizione di una distanza minima delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili e, cioè, nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili o comunque in condizioni contingenti di difese ridotte rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo e all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni – rientrano principalmente nella materia della tutela della salute.”

In questo modo il Consiglio di Stato respinge il ricorso di un operatore di gioco contro il sindaco di Ravenna e la Regione Emilia Romagna per la riforma della sentenza con cui il tribunale amministrativo regionale, lo scorso dicembre, ha negato l'effetto espulsivo delle normative vigenti in materia di gioco.

Il ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare o riformare tale pronuncia affidandosi a un unico motivo: l’erroneità della sentenza gravata si basa su un “eccesso di potere per carenza dei presupposti e per difetto di istruttoria e di motivazione che viziano i provvedimenti impugnati e lo sviamento di potere rispetto ai fini indicati dalla legge.”

Oggetto del contendere l’individuazione dei cinema tra i luoghi sensibili di aggregazione giovanile che per il ricorrente sarebbe avvenuta “in violazione dei parametri che avrebbero dovuto guidare l’amministrazione, essendo stata operata senza che il comune avesse condotto l’adeguata istruttoria prescritta dalla legge regionale n. 5/2013 e dalla delibera della giunta regionale n. 831/2017 e non sarebbe stata accompagnata da una sufficiente motivazione del provvedimento assunto, incorrendo altresì in sviamento di potere e in eccesso di potere per aver operato una scelta contraria alla ratio per la quale il divieto di prosecuzione dell’attività di gioco è stato previsto, nonché assunta nel totale difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto”.

Il Tar per l’Emilia Romagna, ritenendo legittima la determinazione comunale e riconoscendo che una sala cinematografica potesse ben rappresentare “un luogo notoriamente frequentato da giovani ed anziani e dunque per definizione ‘sensibile’ secondo la normativa regionale che vi ricomprende ‘i luoghi di aggregazione giovanile’ avrebbe espresso un’affermazione totalmente erronea, in fatto e in diritto, omettendo di pronunciarsi sul dedotto difetto di istruttoria che aveva inficiato irrimediabilmente il provvedimento del comune di Ravenna, poiché la delibera consiliare non recava alcuna traccia né della verifica dell’impatto dell’installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Tuttavia il Consiglio di Stato sottolinea come “con la delibera del consiglio comunale n. 37/2018 il comune di Ravenna, definendo le sale cinematografiche (e i teatri) luoghi sensibili ai sensi della normativa volta al contrasto della ludopatia, lungi dall’enucleare un’ulteriore categoria di luoghi rilevanti ai sensi di quanto previsto dalla l. reg. n. 5/2013, diversa da quelle già indicate, ha inteso semplicemente specificare che, tra i luoghi di aggregazione che offrono attività di richiamo per minori e adolescenti (di cui anche alla d. GR n. 831/2013), sono ricompresi anche tali locali che, per un dato di comune esperienza, sono infatti particolarmente frequentati dai giovani, soprattutto in contesti della tipologia di quello de quo, connotato dalla concentrazione nel medesimo complesso immobiliare di altri servizi ricreativi e di ristorazione (bowling, birreria, ecc.) e devono essere proprio per tale indubbia caratteristica tenuti in considerazione per il rispetto delle distanze minime delle sale da gioco.”

Alla luce di tali argomentazioni il Consiglio di Stato sottolinea anche che finiscono “per risultare non pertinenti le doglianze svolte dall’appellante circa il preteso difetto di istruttoria da parte del comune che, in questo caso, non appare aver esercitato il potere ampliativo comunque assegnatogli dal legislatore e, dunque, non aver aggiunto alcuna nuova categoria ai cosiddetti luoghi sensibili.”

Inoltre la classificazione delle sale cinematografiche tra i “luoghi sensibili come centri di aggregazione giovanile, effettuata dal comune di Ravenna attraverso la deliberazione impugnata non determina, in breve, una eccessiva dilatazione delle aree sensibili, foriera correlativamente di sproporzionata limitazione all’esercizio di autorità economica lecita gestita dallo Stato in regime di concessione.”

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato quindi rigetta il ricorso dell’operatore di gioco mantenendo la sentenza del tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna. 

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