"La negligenza della Società nel controllo dei documenti presentati conferma la complessiva carenza di affidabilità della stessa, dimostrata dalla mancata produzione della garanzia, tale, perciò, da giustificare la declaratoria di decadenza". Questo la frase centrale della sentenza con la quale il Consiglio di Stato, confermando una precedente sentenza del Tar Lazio, respinge l'appello di una società titolare di una sala bingo che si è vista togliere la concessione dopo che, nell'anno 2020, non è stata in grado di produrre la regolare fideiussione bancaria richiesta né una polizza assicurativa equivalente.
La vicenda, in sé, è piuttosto lineare, ma la linearità è parzialmente offuscata dal fatto che, dopo i solleciti dell'Agenzia dogane e monopoli rivolti alla società che non aveva presentato in tempo la fideiussione, la società stessa provvedeva a invare ad Adm una polizza assicurativa che, apparentemente, avrebbe potuto sanare la situazione.
Peccato che la polizza prodotta, incompleta e in molte parti simile a una bozza, sia risultata falsa, e dunque inutilizzabile. A nulla serve la richiesta della società di riconoscere il suo essere stata vittima di truffa di fronte alla palese falsità della polizza.
Il Tar del Lazio dà torto alla società, avallando il provvedimento dell’Agenzia dogane e monopoli del 28 dicembre 2020 recante declaratoria di decadenza della concessione per la gestione della sala bingo. Già seconto il Tar Lazio, infatti, la società si è "limitata a presentare una bozza di polizza, in relazione alla quale l’Agenzia ha esposto taluni rilievi. A una successiva verifica svolta dall’Agenzia, la polizza presentata è poi risultata addirittura falsa".
Secondo il CdS "l’affermazione dell’appellante, secondo cui avere presentato (ma senza esserne a conoscenza) una polizza falsa non equivale all’omessa presentazione della polizza, non conduce all’approdo da essa avuto di mira e prova troppo: la prima, infatti, è una condotta non meno grave della seconda ed anzi più grave il quale configura come illecito professionale grave".
Motivazione più che sufficiente, secondo i giudici, per respingere il ricorso della società e confermare la decadenza della concessione.