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CdS, legittime le limitazioni su luoghi sensibili: 'Tutelano soggetti vulnerabili'

14 febbraio 2024 - 14:46

Secondo il Consiglio di Stato sono legittime le limitazioni che vanno a tutelare 'soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale'.

Scritto da Dd
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Sono legittime le limitazioni che vanno a tutelare soggetti "ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale."

Lo stabilisce il Consiglio di Stato respingendo il ricorso di un esercente contro una deliberazione del comune di Malè (Tn) relativa all'individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per l’applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco.

Non valgono, per il CdS, i rilievi contro della ricorrente contro il lavoro "del prof. Vitillo, a proposito della tesi, dallo stesso sostenuta, che 'l’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili non comporta un’impossibilità assoluta” di delocalizzazione dell’attività imprenditoriale. A questo proposito, infatti, secondo gli appellanti, il verificatore finirebbe per confondere la 'sostanziale preclusione' con “l’interdizione senza eccezioni”.

Richiama quindi, il CdS, le corrette osservazioni rese dal Trga di Trento "in tema di maggiore pericolosità degli apparecchi da gioco in questione, secondo cui “come già diffusamente evidenziato da questo tribunale con le sentenze numero 63/2013 e numero 96/2013, è ormai assodato da fonti scientifiche (vedasi, fra i i tanti, il progetto 'Dipendenze comportamentali/Gioco d’azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi curati dal ministero della salute' che diversa e assai più pericolosa - per la possibilità che ne derivi lo sviluppo della ludopatia - è l’attrattiva che esercitano sul potenziale giocatori gli apparecchi da gioco di cui trattasi”.

"Infondato è anche il terzo motivo di appello, concernente l’asserito vizio di eccesso di potere del provvedimento impugnato, per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’individuazione sia delle 'determinate categorie di persone' da tutelare, sia delle esigenze di prevenzione della 'dipendenza dal gioco'."

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