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CdS smentisce il Tar: per il gioco a Riccione l'effetto espulsivo c'è

02 gennaio 2024 - 16:59

Il Consiglio di Stato ammette che l'attuale normativa locale rende 'altamente improbabile la possibilità di localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo lecito'.

Scritto da Dd
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Secondo il Regolamento urbanistico edilizio del comune di Riccione "le aree utilizzabili" da strutture del gioco d'azzardo lecito "si riducono allo 0,5 percento del territorio urbanizzato", ma "l’effettivo stato dei luoghi, per caratteristiche e consistenze insediative e di urbanizzazione, rende altamente improbabile la possibilità di localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo lecito".

È quanto riporta il Consiglio di Stato, sezione V, accogliendo il ricorso di una società titolare di una sala bingo.

Nel 2021 il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna aveva respinto il ricorso, che era stato sostenuto anche da Federbingo, presentato dalla società contro i provvedimenti del Comune di Riccione e della Regione Emilia Romagna e dell’Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione giochi.

Come riporta l'attuale sentenza del CdS il tribunale regionale aveva "escluso che il provvedimento di chiusura dei locali fosse privo dell’indicazione dei luoghi sensibili con riferimento ai quali era stata riscontrata la distanza inferiore a quella di legge", ritenendo che "il c.d. 'effetto espulsivo' non si determina laddove risulti confermata l’esistenza di aree all’uopo idonee, anche se di superficie pari ad una minuscola porzione di territorio superstite (nella causa citata l’area “libera” era di mq. 0,39 corrispondente allo 0,28 percento della superficie del territorio comunale)."

Ora il Consiglio di Stato sottolinea che "non vi è dubbio che, per come emerso dalla verificazione, le scelte urbanistiche combinate con l’introduzione dei limiti distanziometrici per l’esercizio delle sale giochi abbiano finito per avere ripercussioni sulla ri-localizzazione delle attività che, per effetto della detta “mappatura dei luoghi sensibili”, si sono ritrovate a distanza inferiore da quella di legge dai luoghi mappati, come accaduto per la ricorrente."

E riconosce ancora, il CdS, che "il Comune di Riccione ha applicato il criterio distanziale previsto a livello regionale e individuato i luoghi sensibili in ottemperanza alle disposizioni della legge e delle deliberazioni regionali, perseguendo le medesime finalità di tutela della salute e dei soggetti più deboli, sub specie di prevenzione e contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo."

La sentenza del CdS cita anche il fatto che una verifica del possibile effetto espulsivo della "Rideterminazione della mappatura dei luoghi sensibili" adottata dal Comune di Riccione era stata chiesta a Piergiorgio Vitillo, professore del Politecnico di Milano, secondo il quale, cita testualmente la sentenza, "tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Riccione, l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili, unitamente ai criteri di ubicazione, misurazione delle distanze e conformazione dei locali di cui al regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale di Riccione con deliberazione n. 34 del 2018, determini che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale delle sale gioco e delle sale scommesse come definite dalla legge regionale."

Riconosce dunque il Consiglio di Stato che "l’accertamento del verificatore secondo cui la ri-collocazione nel territorio del Comune di Riccione dell’attività della sala Bingo, quale quella della ricorrente, è stata di fatto resa impossibile" e che "l’effetto espulsivo è determinato sia dalla modestissima percentuale di territorio comunale utilizzabile (0,5 percento) sia dallo stato dei luoghi ".

La stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’altronde, nel presupposto dell’operatività del regime di proroga delle concessioni "non ha potuto fare altro che dare atto che la concessionaria Beach & Beach 'nell’impossibilità di trasferire la sala al di fuori per espresso divieto legislativo e all’interno del medesimo comune per mancanza di spazi idonei, si trova nell’impossibilità oggettiva di poter proseguire l’attività con gravissimi riflessi sugli interessi pubblici coinvolti: livelli occupazionali, contrasto al gioco illegale, ordine pubblico e gettito erariale'.

Tutti motivi che hanno portato il Consigli di Stato ad accogliere la richiesta di riforma della sentenza del Tar e all'annullamento dei provvedimenti del comune di Riccione.

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