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Sala bingo chiusa, Tar: 'Indimostrato effetto espulsivo norme Riccione'

15 marzo 2021 - 12:17

Il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso del gestore di una sala bingo contro la chiusura disposta dal Comune di Riccione per violazione del distanziometro e mancata delocalizzazione.

Scritto da Fm
Sala bingo chiusa, Tar: 'Indimostrato effetto espulsivo norme Riccione'

"Non si rileva alcun effetto espulsivo della normativa vigente nei confronti delle attività di gioco".
Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Emilia Romagna ha respinto il ricorso del gestore di una sala bingo che ha impugnato le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale di Riccione in merito alla "Rideterminazione mappatura dei luoghi sensibili" e anche quella della giunta regionale avente ad oggetto le modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito.

In particolare, secondo i giudici, da un approfondito esame della relazione peritale e dei relativi allegati, risulta "l’esistenza di diverse zone periferiche del territorio comunale (dal consulente lasciate in bianco nella planimetria) che non sono interessate dalla vicinanza di 'luoghi sensibili', con la conseguenza che, anche dalla suddetta relazione di consulenza tecnica, non risulta dimostrata l’esistenza dell’effetto espulsivo di cui si duole la ricorrente. Su tale precisato punto, concernente l’effetto espulsivo in ambito infra comunale, questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con la recentissima sentenza n. 703 del 2 novembre 2020, stabilendo, con statuizione dalla quale il Collegio non ha in questa sede motivo alcuno di discostarsi, che il suddetto 'effetto espulsivo' non si determina, laddove risulti confermata l’esistenza di aree all’uopo idonee, anche se di superficie pari ad una minuscola porzione di territorio superstite (nella causa citata l’area 'libera' era di mq. 0,39 corrispondente allo 0,28 percento della superficie del territorio comunale)".

Bocciata la diretta impugnazione del provvedimento con il quale il Comune – preso atto del decorso del termine semestrale concesso alla ricorrente per chiudere i locali, scaduto il 13 settembre 2019 – ed avendo accertato, il 25 dello stesso mese, la mancata ottemperanza all’ordine di chiusura da parte della ricorrente, vietava alla stessa con effetto immediato la prosecuzione dell’esercizio di sala gioco bingo.
La ricorrente ha sostenuto "l’illegittimità del provvedimento, stante l’asserita impossibilità di delocalizzare l'attività in altro sito – posto all’esterno o all’interno del territorio comunale di Riccione" e il diniego opposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla richiesta di autorizzare lo spostamento del luogo di esercizio dell’attività "in siti posti al fuori del territorio comunale di Riccione, in Comuni viciniori". La società poi ricorda "di avere effettuato ogni possibile ricerca, tramite un un’agenzia immobiliare, professionisti del settore e, inoltre, mediante specifiche richieste, solleciti e la notificazione di un atto di significazione inviati direttamente al Comune di Riccione, al fine di ottenere, da parte dell’Ente, l’individuazione, all’interno del territorio comunale, di un sito idoneo e collocato a distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappatura, in cui trasferire la propria attività".

Per il Tar però tali argomentazioni non sono condivisibili evidenziando che l’eventuale delocalizzazione dei locali "può essere suscettibile di diversa valutazione riguardo al perimetro entro il quale deve essere valutata l’effettiva sussistenza del c.d. effetto espulsivo, in ragione del fatto che, che il rilascio della relativa concessione, da parte dell’Agenzia dei monopoli e delle dogane, per l’esercizio di sala gioco bingo è subordinata anche, secondo la specifica normativa vigente di cui al D.M. 29 del 2000 (v. doc. n. 18 ricorrente) alla verifica della sussistenza di particolari e più severi requisiti strutturali e dimensionali dei locali (soprattutto in termini di maggiore superficie) in cui sarà esercitata detta attività, che non risultano richiesti, invece, per la delocalizzazione delle ordinarie sale gioco e di scommesse. Ciò comporta che, nel caso di specie, non è da ritenersi inutiliter data l’attività svolta dalla ricorrente alla ricerca di siti 'liberi' nel più vasto ambito dei comuni contigui o comunque vicini a Riccione rispetto alla ricerca infra-comunale. Solo che detta attività della ricorrente risulta essersi arrestata subito dopo il diniego opposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli a tale soluzione, con comportamento della società che, oltre a palesare immediata acquiescenza al diniego, ha utilizzato tale provvedimento allo scopo di dimostrare al Comune di Riccione l’impossibilità di delocalizzare la propria attività anche nei Comuni vicini".

Secondo il Collegio "tale mero comportamento acquiescente non dimostra in alcun modo la sussistenza del cosiddetto effetto espulsivo anche nei riguardi del più ampio ambito territoriale di cui si discute" mentre "il provvedimento negativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per essere più efficacemente opposto agli enti territoriali parti resistenti nel presente giudizio a tale precisato, specifico scopo, avrebbe dovuto essere impugnato dalla ricorrente, in modo da consentire il contraddittorio processuale e il sindacato giurisdizionale di legittimità su tale atto adottato da una delle parti in causa nel presente giudizio".

Quanto ai tentativi effettuati dalla ricorrente nell’arco temporale semestrale concessole a seguito della diffida comunale a chiudere l’attività, con le richieste al Comune di indicare zone del territorio comunale idonee ad ospitare l’attività di sala gioco bingo della ricorrente da trasferire e, in ultimo, dall’atto di significazione notificato all’amministrazione comunale, i giudici ritengono che la società, "proprio in quanto lo specifico scopo perseguito era quello di dimostrare, in concreto, l’inesistenza di ulteriori siti nel Comune di Riccione che fossero 'liberi', sotto il profilo del rispetto dei limiti distanziometrici, avrebbe dovuto non limitarsi a prendere atto del silenzio serbato dal Comune sull’atto di significazione, dovendo essa più efficacemente procedere con azione ex art. 117 Cod. proc. amm., al fine di fare accertare, dal giudice amministrativo, l’eventuale illegittimità del silenzio serbato dal Comune su tale atto monitorio, in tal modo consentendo, anche in questo caso, sia il contraddittorio processuale sia il sindacato giurisdizionale di legittimità su tale comportamento inerte del Comune".

Inoltre, per il Collegio, "risulta destituita di fondamento la censura di incompetenza, in quanto la citata deliberazione giuntale non costituisce atto pianificatorio di natura 'urbanistico-territoriale', vertendo essa, invece, sulla specifica materia della disciplina regionale della lotta alla ludopatia di cui alla L.R. Emilia – Romagna n. 5 del 2013 e s.m. e i.. In tale più corretto inquadramento della deliberazione giuntale e con riferimento alle diverse e attribuzioni affidate dalla suddetta normativa regionale alle amministrazioni comunali nella specifica materia, l’operazione di individuazione e mappatura dei cosiddetti 'luoghi sensibili' all’interno del territorio comunale è attribuzione riservata alla giunta regionale ai sensi di quanto chiaramente dispone l’art. 6 della L.R. n. 5 del 2013. Quale ulteriore conseguenza delle considerazioni appena svolte, va rilevato che la deliberazione di 'mappatura' dei luoghi sensibili nemmeno deve soggiacere al regime procedimentale del cosiddetto 'doppio binario' (con fase di adozione e successiva fase di approvazione), quale previsto, invece, per gli atti pianificatori comunali in materia urbanistica. Parimenti infondata è l’ulteriore censura rilevante l’asserita mancata individuazione, da parte della Giunta Comunale, del sistema di calcolo del limite distanziometrico di  500 metri. L’art. 9, comma 2 del citato Regolamento comunale specifica chiaramente che detta distanza tra locali in cui è svolta l’attività di gioco e luoghi sensibili è calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve, con conseguente palese infondatezza della censura (v. doc. n.1 del Comune)".

Il Tar quindi osserva che – sulla base del contenuto della deliberazione di Giunta comunale recante la rideterminazione della mappatura dei luoghi sensibili individuati all’interno del territorio del Comune di Riccione – "la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che la suddetta deliberazione comporti, di per sé, l’effetto espulsivo dalla stessa paventato, né tanto meno che essa comporti l’ulteriore effetto, da collegarsi a quello espulsivo, di sostanziale espropriazione, senza alcun indennizzo, dell’attività dalla stessa lecitamente esercitata. Sotto un profilo più generale va osservato che la normativa regionale che prevede tale mappatura dei 'luoghi sensibili', vale a dire di luoghi di aggregazione, soprattutto frequentati da soggetti ritenuti, sulla base di dati e accertamenti scientifici, psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni, ha la chiara ratio di contrastare la ludopatia e di tutelare la salute dei cittadini, mediante interventi e misure di prevenzione della dipendenza da gioco, con la conseguenza che detta normativa è portatrice di un interesse pubblico oggettivamente di rango superiore a quello del privato all’esercizio dell’attività di gioco. A ciò consegue, ulteriormente, che il Comune, sulla base della suddetta normativa regionale, ha il potere di dettare disposizioni di carattere socio sanitario, finalizzate a combattere il fenomeno della ludopatia, in quanto è stato riconosciuto che tali misure (di cui fanno parte i suddetti limiti distanziometrici) sono oggettivamente proporzionati e rispettosi dei principi di libertà economica privata di cui all’art. 41 Cost. e di tutela della concorrenza di derivazione europea, con conseguente infondatezza della relativa censura della ricorrente e della correlata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 5 del 2013 dalla stessa sollevata".
 

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