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CdS: 'Sala giochi Bolzano chiusa, Provincia ne ha facoltà'

02 luglio 2018 - 10:40

Il Consiglio di Stato respinge la richiesta del titolare di una sala giochi di Bolzano, chiusa per 60 giorni per non aver rispettato la normativa locale e avere apparecchi illegali.

Scritto da Sm
CdS: 'Sala giochi Bolzano chiusa, Provincia ne ha facoltà'

"Per quanto riguarda la durata della sospensione, la stessa risulta ampiamente motivata dal fatto che nel locale in questione non è ammesso neppure il gioco legale, per la presenza nel raggio di 300 metri di numerosi siti sensibili nonché dalla circostanza che l’esercente sia stato destinatario a suo tempo di provvedimenti finalizzati al rispetto della normativa sui giochi. Inoltre, non si tratta di un unico episodio, ma il titolare dell’esercizio pubblico ha perseverato nella sua condotta, nonostante un primo sequestro. Per questi motivi risulta giustificato il termine di sospensione di 60 giorni". Lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato che respinge la richiesta di un operatore di gioco di Bolzano, che si è visto sospendere per due mesi l'attività.

 

Secondo i giudici "la Provincia autonoma di Bolzano è titolare in materia di competenza legislativa primaria, per cui ben può disciplinare la materia stessa con norme in differenti da quelle dell’ordinamento statale. Nella specie, poi, la fattispecie sanzionata dal Comune non è limitata ad un’unica ipotesi come contemplata dall’art. 110, comma 10 Tulps, ma è invece caratterizzata da una molteplicità di violazioni, perpetrate per di più con attività recidivante.

L’art. 110 Tulps avrebbe consentito la sospensione dell’autorizzazione fino a 30 giorni per ogni singolo illecito, per cui la misura adottata risulta sostanzialmente in linea anche con la suddetta disposizione.
La stessa normativa statale - corrispondente all’art. 47, comma 3, L.P. 58/1998 - dispone, poi, che, per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificatamente motivate (nel caso di specie, è stato perpetrato un duplice ordine di violazioni, con attività recidivante), la sospensione può avere durata maggiore di quella prevista, ed in tale ipotesi non è individuata legislativamente alcuna limitazione temporale.
Alla luce di quanto esposto, non è fondato neppure il rilievo sulla dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione".

LA CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO - La vicendè stata anche ricordata nella conferenza stampa sulle decisioni della giunta comunale di Bolzano, e durante la quale, appunto, si è ribadito che è legittimo il provvedimento del Comune di Bolzano che dispone la chiusura per 60 giorni dell'esercizio pubblico che consente, attraverso i "totem", l'accesso al gioco online. Con sentenza, è stato reso noto, il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento già espresso dal Tar di Bolzano con la pronuncia n. 337/2017. La vicenda ha ricordato il Sindaco Renzo Caramaschi, si riferisce ad indagini eseguite dalla Guardia di Finanza presso il "Bar Cristallo" di via Palermo 103, cui era seguito il sequestro delle apparecchiature. Dopo due sequestri, il Comune aveva adottato il provvedimento di chiusura di 60 giorni ora confermato in via definitiva anche dal Consiglio di Stato.

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