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Divieto pubblicità gioco, Agcom: '450mila euro di sanzione a Google Ireland'

04 marzo 2024 - 10:05

L'Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni multa ancora Google Ireland per la violazione del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità. Il testo integrale della delibera.

Scritto da Fm
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Ammonta a 450mila euro la sanzione amministrativa comminata alla società Google Ireland limited dall'Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità.

 

Secondo quanto si legge in una delibera pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Agcom, fra i mesi di luglio e settembre 2023 ha condotto un'attività di vigilanza “presso la pagina web del canale YouTube 'Spike slot 2022' , dalla quale è emerso che detto canale, creato in data 1° settembre 2022, con oltre 50.000 iscritti e 23.000.000 visualizzazioni", ospitava "numerosi video (pari, rispettivamente in ciascuna giornata di accertamento, a 287, 325 e 330 video del content creator Spike) tutti con analoghi contenuti afferenti alla pubblicità di giochi con vincite in denaro in presunta la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto Dignità. A valle dell’attività preistruttoria, l’Autorità, esaminate ed aggregate le richiamate segnalazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del Regolamento Sanzioni, ha contestato a Google, 'proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione' YouTube, la violazione dell’articolo 9 del decreto Dignità, per aver consentito che in ciascuna delle tre giornate sopra identificate la diffusione, sul predetto servizio di pubblicità di siti che svolgono attività di gioco e scommessa a pagamento”, notificando, nell'ottobre 2023, un atto di contestazione.

 

LA DIFESA DI GOOGLE - Nella sua difesa Google Ireland ha evidenziato che “l'Autorità è priva di giurisdizione nei confronti di Google in relazione all'oggetto della contestazione” e che il divieto di pubblicità italiano sarebbe inapplicabile nei suoi confronti in quanto violerebbe “gli articoli 41, 42 e 43 del Testo Unico sui Servizi di media audiovisivi (Tusma, nonché il principio del Paese d'origine delineato negli articoli 3 della Direttiva sul commercio elettronico (Ecd) e 5 del decreto legislativo n. 70/2003”.

In particolare, la società sostiene che, “per quanto riguarda i video generati dagli utenti, l'articolo 9 del decreto Dignità è stato implicitamente abrogato dal Tusma, che ha recepito la Direttiva sui servizi media-audiovisivi 2018/1808 (Direttiva Avms)”.

Perciò secondo Google, l’Agcom, “nell’esercizio della sua funzione di monitoraggio e sanzionatoria, può agire solo nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana, mentre Google non rientra in questa categoria poiché non è soggetta alla giurisdizione italiana in virtù del principio del Paese d’origine, recepito dalla Direttiva Avms”.

Inoltre, Google sostiene che la contestazione sarebbe infondata anche in base al decreto Dignità, poiché “mira a vietare ogni forma di pubblicità diretta o indiretta realizzata in cambio di compensi o altre utilità. Questo intento si traduce nella necessità di individuare un accordo contrattuale e il pagamento di un corrispettivo tra le parti coinvolte”.

La parte prosegue “evidenziando che nel caso di specie non esiste un contratto pubblicitario con Google, poiché YouTube funge da piattaforma di condivisione video e non da servizio pubblicitario. Google in sostanza trae profitto non dai contenuti pubblicati, ma esclusivamente dagli annunci che inserzionisti, completamente estranei al titolare del canale o all'autore del video, associano ai video. La società rileva infatti che gli annunci presenti sui canali contestati sono del tutto estranei all'oggetto dei video e non riguardano attività di giochi o scommesse. Nel caso specifico, gli inserzionisti che diffondono annunci sui video contestati non sono i proprietari dei siti di gioco menzionati nei video, bensì terze parti che promuovono variegati beni e servizi su YouTube”.

Per altre, varie ragioni, consultabili nella delibera in allegato, Google “afferma di non essere ricompresa tra i soggetti destinatari delle sanzioni previste dal decreto Dignità” e di non poter essere considerata né come "proprietario del sito web di diffusione o di destinazione", né come "proprietario del mezzo di diffusione o di destinazione".

 

LE OSSERVAZIONI DELL'AGCOM - “Ai fini dell’irrogazione della sanzione trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma. Come chiarito, l’articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili della propria azione od omissione 'cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa'. Come confermato da costante giurisprudenza, non rileva che il proprietario del mezzo o del sito sia o possa essere 'consapevole' dell’illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume. Nel caso di specie, il legislatore ha infatti ritenuto di porre in capo a tutti i soggetti obbligati il divieto di realizzare 'qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo' al fine di assicurare un contrasto serio ed effettivo nei confronti dei pericoli connessi alla pubblicità (tanto più se propagata con un mezzo così pervasivo come il mezzo internet) dei giochi a pagamento con vincite in denaro. Il divieto ha, dunque, una portata così ampia che in capo ai soggetti obbligati non residuano margini di discrezionalità sulla possibile liceità di contenuti afferenti a giochi con vincite in denaro”, si legge nella delibera dell'Agcom.

In merito all’eccezione sollevata circa la presunta carenza di giurisdizione dell’Autorità in ragione dell’inapplicabilità dell’articolo 9 del decreto Dignità, rimarca l'Agcom, “il legislatore europeo ha ritenuto di non disciplinare a livello europeo la comunicazione commerciale afferente ai giochi con vincite in denaro ma di lasciare ciascuno Stato membro libero di inserire previsioni ad hoc”.

Occorre notare che “ l’articolo 9 del decreto Dignità si applica a tutte le piattaforme di condivisione di video a prescindere dal loro stabilimento, diversamente, gli articoli 4143 si rivolgono alle piattaforme Vsp stabilite o che si considerano stabilite in Italia. L’unica eccezione riguarda la possibilità di derogare alla libera circolazione dei servizi secondo i criteri dettati dall’articolo 3 della direttiva e-commerce, di cui all’articolo 41, commi 7-9 che hanno trovato di recente attuazione all’interno del regolamento allegato alla delibera n. 298/23/Cons. Ne discende, pertanto, la piena legittimità dell’articolo 9 tenendo altresì conto del fatto che si tratta di una lex specialis”.

 

L'Autorità inoltre ha ingiunto a Google Ireland di rimuovere dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube” i video caricati successivamente alla notifica della presente delibera dal content creator “Spike” i cui contenuti siano analoghi o equivalenti a quelli oggetto del presente procedimento e di darne comunicazione all’Autorità entro 10 giorni dall’avvenuta rimozione.

 

IL PRECEDENTE - Nel luglio 2022 l'Agcom aveva sanzionato la società per 750mila euro, sempre per le stesse ragioni, per la violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità e di rimuovere dalla piattaforma di condivisione di video “YouTube” tutti i video contenuti nei diversi canali “Spike” oggetto di contestazione, nonché di rimuovere i video del medesimo content creator “Spike” aventi contenuti analoghi a quelli già identificati.

 

 

In allegato il testo integrale della delibera dell'Agcom.

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