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Fipe su Dlgs gioco online: 'Albo Pvr applicabile solo dopo disposizioni Adm'

04 aprile 2024 - 15:28

Il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n. 41/2024 per il riordino del gioco online la Federazione italiana pubblici esercizi pubblica una circolare con alcune precisazioni.

Scritto da Redazione
Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi.png

"È bene precisare che sebbene la disciplina (per il riordino del gioco online, Ndr) sia già in vigore essa risulterà effettivamente applicabile solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative ad opera dell’Adm."

A dirlo è la Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, che con una circolare diffusa oggi, 4 aprile, esprime alcune necessarie precisazioni in merito al Decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 41 recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111” pubblicato ieri, 3 aprile, in Gazzetta Ufficiale, e dunque in vigore già a partire da oggi.

Ricorda, la circolare, che "per quanto d’interesse per il settore dei pubblici esercizi, il provvedimento prevede l’istituzione di un albo per la registrazione degli esercizi che potranno svolgere - previo pagamento di un importo annuale di 100 euro - l’attività di punti vendita ricariche (per il gioco online). Tra questi, sono espressamente ricompresi anche i pubblici esercizi dotati della licenza di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e/o 88 del Tulps."

"Vale la pena premettere", continua la circolare, "che i pubblici esercizi che offrono anche giochi pubblici (in particolare apparecchi da gioco a piccola vincita e scommesse) sono oltre 35.000: la Federazione promuove direttamente la qualificazione dell’offerta in questi esercizi non specializzati nei giochi, nell’ottica della più ampia legalità e della tutela dei consumatori contro i rischi di dipendenze patologiche."

Quindi le necessarie precisazioni, a partire dal fatto che "l’art. 2, comma 1, lett. r) definisce il 'punto vendita ricariche' quale 'luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal Il D.Lgs n. 41/2024 – in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) - reca il riordino delle disposizioni applicabili ai giochi a distanza. Per quanto d’interesse per il settore dei pubblici esercizi, il provvedimento prevede l’istituzione di un albo per la registrazione degli esercizi che potranno svolgere - previo pagamento di un importo annuale di 100 euro - l’attività di punti vendita ricariche (per il gioco online). Tra questi, sono espressamente ricompresi anche i pubblici esercizi dotati della licenza di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e/o 88 del Tulps. Le operazioni di ricarica dovranno avvenire mediante strumenti di pagamento tracciabili, ma è consentito l’utilizzo di contanti, nel limite complessivo settimanale di 100 euro. concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore'. In particolare, la nuova disciplina prevede l’istituzione da parte dell’Agenzia dogane e monopoli di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione e abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività.

Giova dunque sottolineare che - in accoglimento delle istanze della Federazione - la disposizione contempla espressamente anche i Pubblici Esercizi dotati della licenza di pubblica sicurezza. A tal proposito è bene ricordare che per le attività di pubblico esercizio (art. 86 Tulps) il titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività (Scia o autorizzazione) svolge anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza.

"In sostanza", specifica dunque la Fipe, "nel rispetto di quanto prescritto dalla nuova normativa in commento, anche i Pubblici Esercizi potranno iscriversi all’Albo per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche per il gioco on-line. L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’Adm di un importo annuale di 100 euro. Gli esercizi dovranno inoltre affiggere, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, un’insegna o una targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni saranno stabilite con decreto direttoriale dell’Adm. La disposizione prevede che le ricariche dovranno avvenire mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Si prevede, tuttavia, che le operazioni di ricarica possano avvenire anche in contanti, nel limite complessivo settimanale di 100 euro. La norma precisa poi che le operazioni di ricarica del conto di gioco online potranno essere effettuate esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita."

Da qui la necessità, per molti pubblici esercizi, di attendere l’emanazione delle disposizioni attuative ad opera dell’Adm prima di iscriversi all'Albo dei Pvr.

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