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Isa 2025 e attività di gioco, in Gazzetta il decreto integrativo e correttivo

13 giugno 2025 - 10:08

Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero di Economia e finanze con le 'Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari', con riferimenti anche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, validi anche per le attività di gioco.

Scritto da Redazione
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È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica il decreto del ministero di Economia e finanze intitolato “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”, contenente vari riferimenti agli indici sintetici di affidabilità, tema di interesse anche per sale giochi e per chi ha in gestione apparecchi automatici da intrattenimento.

Ad aprile in Gazzetta era stato pubblicato il decreto sull'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (compresi quelli relativi al gioco), e a fine maggio il decreto sull'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d'imposta 2024.

Ora il ministero redige alcune correzioni che non citano direttamente il mondo gioco tuttavia spiegano che tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari vi è, tra il resto, la razionalizzazione degli "obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti", e il rafforzamento dei regimi premiali vigenti "inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale".

Ricorda quindi che, in merito all'articolo 8 del decreto legislativo, il riferimento è all'articolo 20-bis del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che nel decreto ora pubblicato in GU diventa "Art. 20-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale)."

In merito all'art. 9, che tratta dell'elaborazione e adesione alla proposta di concordato, viene ricordato che "la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente", specificando che "la predetta metodologia, con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale."

E ricorda infine che "il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità", come ad esempio "la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa".

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