Rottamazione cartelle e legge Bilancio 2026, il vademecum di Sapar

L'associazione Sapar pubblica le istruzioni per procedere alla rottamazione dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2023 versando gli importi richiesti nelle cartelle di pagamento.
Scritto da Redazione

Dopo la pubblicazione della legge di Bilancio per il 2026 sulla Gazzetta ufficiale  l'associazione Sapar ricorda un importante adempimento anche per gli operatori di gioco.

Per effetto della entrata in vigore della legge infatti è possibile procedere alla rottamazione dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2023 versando gli importi richiesti nelle cartelle di pagamento (comprese le spese di notificazione) omettendo il versamento delle somme richieste a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora ed aggi.

Di seguito alcune faq esplicative messe nero su bianco dall'associazione sul proprio sito.

A QUALI DEBITI SI RIFERISCE LA RIAPERTURA DEI TERMINI – Principalmente ai carichi affidati all’Agente per la riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2023 relativi ad omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo (controlli automatizzati, e controlli formali)dell’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi ed Iva nonché relativi ad omesso versamento dei contributi Inps (salvo siano oggetto di accertamento).

ENTRO QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA? – La domanda deve essere presentata entro il 30 Aprile 2026 solo on line (sul sito dell’Agenzia  delle entrate accedendo con le proprie credenziali in area riservata o compilando l’apposito form in area pubblica) e secondo la modulistica messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. A tal fine l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l’elenco dei carichi dei contribuenti.

IN QUANTE RATE È POSSIBILE PAGARE? – Il versamento delle somme dovute può avvenire alternativamente in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure in massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza per le prime tre al  31 luglio 2026, al 30 settembre al 30 novembre 2026. Le scadenze dalla quarta alla cinquantunesima rata sono le seguenti: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a partire dall’anno 2027. Le ultime tre rate hanno come scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo ed il 31 maggio dell’anno 2035.

In caso di rateizzazione alle somme dovute saranno applicati gli interessi al 3 percento annuo a decorrere dal 1°agosto 2026. In caso di pagamento rateale non è applicabile la rateizzazione di cartelle di pagamento di cui all’art.19 Dpr 602/73.

COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA? – L’ammontare complessivo delle somme dovute e l’importo delle singole rate verranno comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2026 qualora ricorrano i presupposti per la concessione del beneficio.

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA POSSONO ESSERE AVVIATE O PROSEGUITE AZIONI ESECUTIVE? In caso di presentazione della domanda di rottamazione: non possono essere iscritti fermi amministrativi; non si possono intraprendere o proseguire procedure esecutive salvo quelle in cui si sia già avuto primo incanto con esito positivo; sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei crediti oggetto della rateizzazione.

IN CASO DI CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE COSA ACCADE A EVENTUALI PRECEDENTI RATEIZZAZIONI? Sono sospesi fino al pagamento della prima o unica rata i termini di pagamento di eventuali precedenti rateizzazioni  in essere alla data di presentazione della domanda. Alla data del 31 luglio 2026 tali rateizzazioni sono revocate.

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COSA ACCADE QUALORA SIANO IN CORSO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI AI DEBITI OGGETTO DELLA RATEIZZAZIONE? Dal momento della presentazione della domanda sono sospesi i procedimenti giudiziari in corso inerenti i carichi oggetto della rateizzazione. In caso di decadenza dalla rateizzazione la sospensione cessa i suoi effetti. Con il pagamento dell’intero debito il giudizio in corso si estingue.

LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE È PRECLUSIVA AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC? La rateizzazione non è preclusiva ai fini del rilascio del Durc (sempre se sussistano gli altri presupposti per il rilascio del medesimo), il debitore non è considerato inadempiente ai fini di eventuali compensazioni con la Pubblica Amministrazione o per eventuali versamenti cui è obbligata la P.a. In caso di mancato o insufficiente pagamento anche di una sola rata il Durc rilasciato viene annullato.

POSSONO ESSERE OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE ANCHE SOMME OGGETTO DI PRECEDENTI RATEIZZAZIONI DALLE QUALI SI ERA DECADUTI? Sì è possibile. È possibile accedere alla rottamazione di carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2017 e dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 relativamente ai quali si era decaduti dalla rateizzazione.

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO O DI PAGAMENTO INSUFFICIENTE O IN RITARDO COSA ACCADE? In caso di mancato pagamento dell’unica rata,di pagamento mancato o insufficiente di due rate anche non consecutive o di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata la rateizzazione perde effetto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto del debito. Le somme versate vengono comunque considerate valide come acconto sugli importi dovuti.