Segnalazioni operazioni sospette, in Gazzetta l’aggiornamento Uif con le istruzioni (anche per il gioco)

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove istruzioni dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, riguardanti quindi anche i prestatori di gioco.
Scritto da Redazione

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove “Istruzioni dell’unità di informazione finanziaria per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” riguardanti quindi anche i prestatori di gioco.

Nel documento, già pubblicato a fine dicembre sul sito dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, vengono messi nero su bianco i dati e le “informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva”.

Si tratta di istruzioni, come si legge nel testo, "rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari".

Specificando le istruzioni l'Uif chiarisce che "l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento di una o più prestazioni professionali" e che il soggetto cui è riferita l’operatività può essere "il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonché il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente Provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno che venga in rilievo ai destinatari di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati4 , consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) ovvero, con riguardo all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 5 febbraio 2020, nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute)".

I contenuti del provvedimento sono stati “predisposti in collaborazione con la Guardia di Finanza, alla luce delle interlocuzioni svolte con la Direzione investigativa antimafia, le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione, nonché tenuto conto delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica.”