Segnalazioni operazioni sospette, la Uif aggiorna le istruzioni (anche per il gioco)
Dalla Uif – Unità di informazione finanziaria per l'Italia arrivano nuove “Istruzioni dell’unità di informazione finanziaria per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette” riguardanti quindi anche i prestatori di gioco.
In esse vengono messi nero su bianco i dati e le “informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva”.
Nelle premesse quindi si legge: “Le disposizioni preliminari del provvedimento richiamano le fonti normative che disciplinano la materia e individuano i destinatari delle istruzioni, con le definizioni utili nell’applicazione delle medesime.
Nella Parte prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Sono altresì contenute in questa parte le istruzioni che riguardano le fasi di: i) individuazione delle anomalie; ii) esame di queste ultime e iii) segnalazione delle operazioni sospette.
Sono inoltre fornite istruzioni riguardanti la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla Uif nonché indicazioni sui rapporti che intercorrono tra l’obbligo di Sos e altre previsioni normative.
Le Parti seconda e terza contengono istruzioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari, strettamente funzionali all’attività di segnalazione e alle interlocuzioni con la Uif.
Più in dettaglio, la Parte seconda, inerente all’individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l’adempimento dell’obbligo di Sos, si applica soltanto ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore; per i destinatari sottoposti alla predetta supervisione restano ferme le disposizioni e indicazioni formulate dalle citate Autorità.
La Parte terza, relativa alla registrazione al portale Infostat-Uif e alla compilazione della segnalazione, si applica invece a tutti i destinatari”.
I contenuti del provvedimento sono stati “predisposti in collaborazione con la Guardia di Finanza, alla luce delle interlocuzioni svolte con la Direzione investigativa antimafia, le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione, nonché tenuto conto delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica.”
Il testo integrale del documento è disponibile in allegato.