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Tar Bolzano: 'È tutela sociale, distanziometro ha piena legittimità'

01 febbraio 2024 - 18:09

I giudici amministrativi di Bolzano respingono ricorso di una sala operativa dal 2016, ma costretta a chiudere dopo la revisione dei luoghi sensibili da parte dell'ente locale.

Scritto da Dd
Tingey Injury Law Firm (Unsplash)

Tingey Injury Law Firm (Unsplash)

"La normativa provinciale nel bilanciare puntualmente i vari interessi e valori tra di loro confliggenti" rispetta "i parametri di costituzionalità richiesti al fine di affermarne la piena legittimità".

Così il Tar di Bolzano respinge il ricorso di una sala giochi di Marlengo (Bz) che, pur operando dal 2016, si è vista non solo rigettare dal comune la domanda di autorizzazione per l’installazione di sistemi di gioco “Videolottery” ma anche vietare la prosecuzione dell’attività di raccolta scommesse.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo posto a fondamento della controversia il Tar Bolzano giunge alla conclusione che il ricorso sia privo di fondamento e debba essere conseguentemente rigettato.

In primis in quanto la sala si trova a meno di 300 metri da una "struttura ascrivibile non solo alla categoria delle 'cooperative sociali nelle quali vengono accolte persone affette da patologie psichiatriche', ma anche alla più ampia nozione di 'istituti frequentati principalmente dai giovani' ", prevista dal comma 1 dell’articolo 5 bis della Legge provinciale 13/1992. 

Anche le considerazioni sull'introduzione in lista, da parte della giunta provinciale, di ulteriori siti sensibili (a integrazione di quelli già previsti dalla già citata legge, Ndr), successiva al 2016, quando la sala era già operativa, risultano per il tribunale amministrativo infondate. Questo perché, spiega il Tar, "la stessa autorizzazione rilasciata nell’anno 2016 dalla Provincia autonoma di Bolzano (all’epoca competente) prevedeva peraltro espressamente che: 'La licenza è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per qualsiasi infrazione di norme vigenti in materia'."

Destituita di fondamento, per i giudici, anche il fatto, lamentato dalla ricorrente, che il distanziometro avesse portato a un progressivo azzeramento della percentuale di territorio insediabile. Spiega infatti il Tar che il Consulente tecnico d'ufficio incaricato di valutare la questione "ha radicalmente escluso il prospetto effetto espulsivo", e "proprio sulla base di quanto rilevato dal Ctu all’esito delle operazioni peritali espletate, il Consiglio di Stato ha avuto modo a sua volta di escludere il lamentato effetto espulsivo ascritto dalla ricorrente alla normativa in materia di distanziometro".

Inutile anche il riferimento ad una possibile incostituzionalità del distanziometro, dato che, come sottolinea il Tar, "la giurisprudenza di questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che: 'E’ noto che l’art. 41 della Costituzione, dopo aver sancito che “l’iniziativa economica privata è libera', stabilisce che essa 'non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità'." Perdipiù "merita altresì di essere evidenziato", sottolinea il Tar Bolzano, "come nell’ambito di tale ultima pronuncia il Consiglio di Stato abbia puntualmente ripercorso i profili di piena compatibilità delle norme in materia di limitazioni di distanza non solo con l’ordinamento nazionale, ma anche con la normativa e i principi di rango sovranazionale."

Per i giudici amministrativi "la normativa provinciale, nel bilanciare puntualmente i vari interessi e valori tra di loro confliggenti", ha senz’altro rispettato i parametri di costituzionalità richiesti al fine di affermarne la piena legittimità, pertanto il provvedimento comunale che chiude la sala gioco viene confermato, respingando il ricorso.

In allegato il testo integrale della sentenza

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