Ricevitorie, Tar: ‘Revoca concessione solo per grave inadempimento’
Il Tar del Lazio evidenzia che la revoca di una concessione per il gioco del lotto può avvenire solo dopo una valutazione della gravità dell’adempimento.
"La normativa in materia, letta nel suo complesso, conferisce all'amministrazione un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario che si renda colpevole di trasgressioni nella gestione delle ricevitorie, ed, in particolare, per il caso di mancato versamento dei corrispettivi delle giocate ovvero per le ipotesi di pagamento effettuato in maniera diversa da quella prescritta”. Lo sottolinea in una sentenza il Tar del Lazio, nell’accogliere in parte il ricorso presentato contro la sospensione di una ricevitoria del Lotto di Notaresco, in provincia di Teramo.
Secondo il Collegio, proprio perché la normativa di riferimento conferisce all’amministrazione un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario che si renda colpevole di trasgressioni nella gestione delle ricevitorie, non può “darsi ingresso ad alcuna automaticità della revoca della concessione in caso di omesso versamento di quanto dovuto, essendo invece sempre necessaria la valutazione del caso concreto, con la conseguente individuazione della sanzione più appropriata, da commisurarsi alla gravità della condotta”. Nel caso di specie, risulta “invece del tutto omessa la valutazione della gravità dell’inadempimento”.