Tar Lazio: 'Revoca concessione Lotto, nulla dopo il 31 marzo'
Il Tar Lazio annulla revoca della concessione a ricevitoria Lotto per raccolta insufficiente perchè disposta dopo il 31 marzo.
"La revoca della concessione deve basarsi su dati effettivi, attendibili e attuali, avendo senso soltanto se viene disposta in costanza di un trend negativo.
Pertanto, è necessario che l’amministrazione rispetti rigorosamente la sequenza temporale prevista dall’articolo 4, comma 1, del d.d. 12 dicembre 2003, secondo cui gli ispettorati compartimentali, entro il 31 marzo di ciascun anno, procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo, con la conseguenza che, ove venga superato il termine del 31 marzo, l’Amministrazione non può più fare legittimo riferimento al biennio immediatamente precedente, ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso".
"La scelta del predetto termine appare conforme sia alla necessità di rispettare l’affidamento degli operatori economici (i quali, contando sul mantenimento della concessione, potrebbero avere pianificato nuovi investimenti), sia alla necessità di agire sulla base di dati concreti e attuali, che rendano certa l’inutilità della concessione o, addirittura, la sua contrarietà a una razionale organizzazione della rete di raccolta del gioco", evidenziano i giudici.