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Una tantum Lotto, Cassazione accoglie ricorsi: 'Irragionevole durata processo'

15 giugno 2016 - 14:17

Cassazione aaccoglie una serie di ricorsi sul contributo 'una tantum' per i terminali elettronici del Lotto per l'irragionevole durata del processo.

Scritto da Fm

 

 

"Come chiarito a più riprese da questa Corte, 'in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. Dell'esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l'Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata' (Cass. n. 9938 del 2010; Cass. n. 18780 del 2010)".

 

Con questo motivazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati una serie di ricorsi presentati da alcuni esercenti e rigettati dalla Corte di Appello di Perugia che chiedevano la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L n. 89 del 2001, art. 2 e segg. all'equa riparazione del danno sofferto a causa dell'irragionevole durata del processo instaurato dinnanzi al Tar del Lazio il 15 febbraio 2000 per la dichiarazione di illegittimità del D.I. 13 dicembre 1999, n. 474 con il quale era stato chiesto un contributo 'una tantum' per ciascun terminale elettronico per il gioco del Lotto, eccependone la carenza di potere ad emanare regolamenti riguardanti la corresponsione di aggi, diritti o proventi in materia.

Nel caso di specie, evidenziano i giudici della Cassazione, "la Corte d'appello, nel ritenere che i ricorrenti non avessero subito alcun danno a causa del ritardo nella definizione del giudizio amministrativo a loro carico - in ragione del fatto che la cessata materia del contendere era stata dichiarata su richiesta degli istanti stessi -, ha omesso di considerare che la modifica legislativa intervenuta con la legge n. 388 del 2000 riguardava solo la una tantum per i terminali elettronici, per cui la relativa declaratoria poteva valere limitatamente a tale aspetto, mentreoccorreva pronunciarsi sul capo della domanda relativo alla diminuzione dell'aggio dal 10 percento Ric. 2014 n. 10153 sez. M2 - ud. 22-10-2015 -5- all'8 percento. Tanto basta per rilevare l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello di Perugia nel ritenere che tutta la materia del contendere nel giudizio presupposto fosse cessata per effetto della legge di interpretazione autentica (in senso conforme, Cass. nn. 9514-9517 del 2015; Cass. nn. 11927-11930 del 2015)".
 

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