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Bingo, Tar Lazio: 'Inciso legame fiduciario, concessione decade'

13 aprile 2023 - 11:14

Il Tar Lazio conferma la decadenza della concessione per il bingo a società il cui legale rappresentante è indagato per indebite compensazioni per l’utilizzo fraudolento di modelli F24.

Scritto da Fm
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Frodare il Fisco è un motivo sufficiente per provocare la decadenza di una concessione per la raccolta del bingo.

Lo ribadisce, casomai ci fosse qualche dubbio, il Tar Lazio, con una sentenza che respinge - in quanto infondato - il ricorso presentato da una società per l'annullamento della determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale è stata dichiarata la decadenza della società dalla concessione per l’esercizio del bingo, dopo che la Guardia di finanza ha segnalato che il legale rappresentante era indagato dalla Procura della Repubblica per il reato di indebite compensazioni in relazione all’utilizzo fraudolento di modelli F24 nelle annualità 2016 e 2017.

Legale rappresentante per il quale il Tribunale ha sancito l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo di somme nella disponibilità della società ricorrente per oltre 4mila euro.

Secondo quanto recita la sentenza, “il gravato provvedimento di decadenza della concessione del bingo si fonda, letteralmente, sull’applicazione delle previsioni recate dall’art.3, co.1, lett. b) e c) del Dm 31.1.2000, n.29 (regolamento sul gioco del bingo) nonché dall’art.13, co.1 della convenzione di concessione stipulata (in proroga).

In proposito, risulta palmare (e francamente incontestabile) l’integrazione della fattispecie decadenziale recata dall’art.13, co.1, lett. d) della convenzione di concessione, essendo stata adottata una misura cautelare (nella circostanza il sequestro preventivo ex art.321 Cpp di somme nella disponibilità della società ricorrente ) e in relazione ad indagine penale che ha attinto il soggetto che, al momento dei fatti e del provvedimento cautelare, rivestiva la qualifica di amministratore della società. Alcun dubbio può emergere, altresì, dal punto di vista dell’idoneità dell’ipotesi di reato (false compensazioni) ad incidere sul legame fiduciario fra il concedente e il concessionario, anche in ragione dell’entità delle somme in questione. Il sequestro preventivo, sebbene ridimensionato nel quantum nel 2019, a seguito dello sgravio parziale disposto dall’Agenzia delle entrate, resta in piedi con la sua piena rilevanza nell’ambito del rapporto convenzionale.

L’assunto che precede è sufficiente, ex sé, a legittimare il provvedimento impugnato, né, a ben vedere, parte ricorrente fornisce (tanto nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti) specifiche ragioni di impugnazione sulla necessità di applicare la citata previsione convenzionale.

Ulteriormente, appare integrata anche la fattispecie decadenziale sub artt.3, co1, lett. c) DM n.29/2000 e art.13, co.1, lett. c) della convenzione di concessione (gravi irregolarità fiscali nello svolgimento dell’attività).

Come peraltro evidenziato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, le summenzionate previsioni non richiedono che l’accertamento tributario sia definitivo, avendo la chiara finalità di evitare che, a tutela del pubblico interesse, nel tempo intercorrente per l’accertamento definitivo in sede penale e/o tributario, il concessionario continui ad esercitare l’attività, con il rischio di aggravare il pregiudizio per l’interesse pubblico”.

 

Infine, conclude la sentenza, “per le annualità 2016 e 2017 risultano, a carico della società, indebite compensazioni, per le quali, a quanto si afferma in una nota dell’Agenzia delle entrate, è stata la stessa ricorrente, nel presentare istanza di riesame della posizione, ad affermare l’avvenuta compensazione per somme eccedenti il debito erariale. Tale circostanza, al di là dei profili strictu sensu penali, palesa, in senso oggettivo, la sussistenza di una grave violazione della normativa tributaria a carico della società ricorrente, non occasionale giacché collegata all’assolvimento ordinario degli obblighi tributari della società per ben due annualità e, quindi, all’attività esercitata”.

 

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