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Canoni bingo, Tar Lazio ribadisce: 'Non dovuti per i mesi della pandemia di Covid'

02 novembre 2023 - 12:32

Con una nuova sentenza, il Tar Lazio ribadisce che in ossequio al Dl 'Cura Italia', non vanno pagati i canoni per le concessioni del bingo richiesti per i mesi di stop dell'attività durante la pandemia di Covid-19.

Scritto da Fm
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Non cambia la linea del Tar Lazio in merito al pagamento dei canoni di concessione mensili per il bingo inerenti il periodo in cui nella nostra penisola imperversava la pandemia da Covid-19.

 

Con una nuova sentenza infatti i giudici amministrativi capitolini accolgono il ricorso proposto da una società per l’annullamento del provvedimento con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel 2022 ha richiesto il pagamento delle somme dovute, evidenziando che in assenza di esso “si sarebbe proceduto all’escussione della fideiussione all’uopo depositata, nonché all’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni a titolo di penali previste dall’atto integrativo alla concessione”.

 

La parte istante, ricorda il Tar, “ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha richiesto il pagamento del canone concessorio mensile per il periodo che va dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021 poiché, si afferma, sebbene in questo periodo l’attività di gestione della sala di gioco del bingo sia stata interrotta a causa dei provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia da Covid-19, 'non è stata emanata alcuna altra norma che esplicitamente sospendesse per questo ulteriore periodo il pagamento dei canoni mensili del Bingo'”.

 

Tale provvedimento però è in contrasto con l'ormai noto decreto legge “Cura Italia” (Dl n° 18/2020), che lega “la non debenza del canone non già - in modo statico - al periodo di sospensione delle attività indicato nel Dpcm 8 marzo 2020 (ossia dalla data dell’8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020), bensì - in modo dinamico - a tutto il periodo in cui l’attività risulta comunque sospesa in virtù di provvedimenti dell’autorità adottati per fronteggiare la diffusione dell’epidemia”.

 

Motivo per cui il ricorso dell'operatore risulta pienamente fondato.

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