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Concessioni bingo, CdS: 'Senza fideiussione bancaria scatta la decadenza'

14 novembre 2023 - 17:18

Il Consiglio di Stato ricorda che in caso di mancato deposito di 'idonea cauzione a mezzo fideiussione bancaria' scatta la decadenza della concessione. Nonostante la pandemia di Covid.

Scritto da Fm
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La prestazione della “cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente” costituisce uno dei “requisiti per l'attribuzione” della concessione che, laddove vengano meno nel corso del rapporto, comportano la decadenza dal rapporto concessorio.

A ribadire questo principio è il Consiglio di Stato nella sentenza con cui boccia l'appello presentato dal gestore di una sala bingo contro la decadenza della concessione disposta a settembre 2021 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per non aver provveduto al deposito di “idonea cauzione a mezzo fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente” per l’anno 2021, ai sensi della convenzione di concessione, e successivamente per aver prestato una garanzia non accettabile, “in quanto emessa da Società che non rientra tra gli Istituti bancari o assicurativi previsti” dalla normativa, e anche “giunta tardivamente dopo che l’Ufficio disponeva la decadenza dalla concessione”, nell'ottobre dello stesso anno.

 

Il gestore della sala bingo aveva impugnato i due provvedimenti dell’Agenzia contestando il difetto di motivazione del potere di sospensione del titolo abilitativo lamentando “che l’amministrazione non avrebbe considerato il grado di colpevolezza dell’istante e il contesto temporale in cui è maturata la trasgressione in quanto il 'mancato deposito della garanzia' è 'avvenuto nell’ambito di una temperie di gravissima e straordinaria emergenza epidemiologica' (la pandemia di Covid-19, Ndr) che ha determinato la sospensione per un lunghissimo lasso temporale delle attività di gioco pubblico la cui 'ripartenza' è stata sancita soltanto a far data dal 1° luglio 2021”, quindi anche nel suo caso avrebbe dovuto trovare applicazione il decreto Cura Italia, “che avrebbe disposto la conservazione di validità e di efficacia per l’intera gamma degli atti amministrativi con effetto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari”.

Una motivazione ritenuta non valida dai giudici del Consiglio di Stato, che nella sentenza evidenziano: “Per opporsi alla decadenza inoltre non basta allegare la grave 'emergenza epidemiologica' che ha interessato il Paese. La ricorrente non collega il factum principis allegato all’impossibilità di richiedere e acquisire un’idonea cauzione, fermo restando che il concessionario diligente è tenuto a sapere che ogni anno deve fornire idonea cauzione e che, peraltro, per l’anno 2021 l’Agenzia aveva sollecitato la cauzione con nota del 18 novembre 2020 e quindi prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria (avvenuta nel corso del 2021)”.

 

 

Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.

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